Abstract (in italiano)
Il contributo corrisponde alla rielaborazione della relazione introduttiva del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, dedicato a “Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni” (Trento, 18-19 settembre 2020). Conformemente alla sua natura introduttiva, il saggio ricostruisce anzitutto i caratteri del regionalismo italiano, sottolineandone in particolare l’uniformità e la simmetria, tanto più marcate se inquadrate in una prospettiva comparata. Rispetto ad altre esperienze regionali, quella italiana è infatti connotata dall’attribuzione costituzionale delle medesime funzioni alle Regioni (ordinarie), mentre l’intero territorio nazionale è suddiviso in Regioni. Attraverso tali caratteristiche si manifesta il disegno del Costituente, volto a favorire la riforma dello Stato e dei suoi apparati. Il regionalismo italiano, uniforme e simmetrico, vive dunque le differenziazioni come altrettante sfide ai suoi caratteri costitutivi.
Le sfide della differenziazione corrispondono, da un lato, alla specialità regionale e, dall’altro, al regionalismo differenziato per le Regioni ordinarie. La prima sfida accompagna da sempre il regionalismo ordinario, anzi precede di un quarto di secolo l’istituzione delle Regioni ad esso corrispondenti; la seconda diviene invece possibile a seguito della revisione costituzionale dell’art. 116, nel 2001 (legge cost. n. 3) e si manifesta soprattutto negli ultimi anni, a seguito delle richieste dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto.
Il saggio esamina quindi l’azione della logica uniformante del regionalismo italiano sulle Regioni speciali, prima e dopo le revisioni costituzionali e statutarie del 1999-2001, constatando la progressiva omogeneizzazione di tali Regioni fra loro e rispetto a quelle ordinarie, in un processo cui paiono sottrarsi soltanto le realtà con caratteristiche affatto peculiari, anche in termini di composizione linguistica della rispettiva popolazione (Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol). Quanto al regionalismo differenziato, si sottolinea anzitutto la sua irriconducibilità alla specialità regionale, interrogandosi quindi sulla sua problematica compatibilità col disegno costituzionale, soprattutto se le Regioni che intendono avvalersi del procedimento di cui all’art. 116, co. 3 Cost. chiedono l’attribuzione in blocco di tutte, o quasi, le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” contemplate da tale disposizione costituzionale.