SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Il terreno privilegiato per la ricerca e messa a punto della identità del diritto processuale costituzionale, avuto riguardo ai giudizi sulle leggi (e, segnatamente, a quelli in via incidentale). – 2. Le irrisolte aporie di costruzione della dottrina corrente in tema di processo costituzionale: il banco di prova delle decisioni e della loro anfibologica natura. – 3. Se è vero, com’è vero, che la Corte è istituzionalmente chiamata a sciogliere dubbi di costituzionalità (e, perciò, a risolvere “controversie” relative a quest’ultima), se ne ha l’impossibilità di distinguere sotto quest’aspetto le decisioni di accoglimento da quelle di rigetto e, per ciò pure, gli effetti da esse prodotti e, prima ancora, la natura della funzione dalla Corte esercitata secundum eventum litis. – 4. La struttura delle decisioni della Corte, le manipolazioni dei contenuti degli atti giudicati, ora per via interpretativa ed ora in modo testuale, e lo squilibrio tra l’“anima” politica e quella giurisdizionale della Corte stessa che, in maggiore o minor misura, viene non di rado a determinarsi, specie laddove si faccia inopinatamente luogo al “bilanciamento” tra i canoni relativi al processo con gli interessi in gioco ritenuti meritevoli di tutela. – 5. Il cumulo di qualità che si ha tra “Corte-giudice” e “Corte-legislatore”, artefice di alcuni canoni processuali, particolarmente vistoso laddove i due ruoli si confondano nel medesimo “ciclo funzionale”. – 6. Regole e regolarità processuali, in circolo. – 7. L’affermarsi di canoni processuali per via giurisprudenziale: produzione di nuove regole o violazione delle vecchie? – 8. Forme e gradi di violazione delle regole: invalidità in senso debole delle decisioni della Corte, nondimeno provvista di “copertura” nell’ultimo comma dell’art. 137 della Carta, e invalidità in senso forte, quale causa di nullità-inesistenza degli atti che ne sono affetti, come tale in via di principio sguarnita di protezione costituzionale, della quale tuttavia – come risulta da alcuni casi assai noti d’immediata evidenza – si ha nei fatti ugualmente riscontro. – 9. Il doppio volto del processo costituzionale, dal punto di vista della forma di governo e da quello della forma di Stato, il rischio che la Corte, privandosi da se stessa della “giurisdizionalità” della funzione costituzionalmente demandatale, si commuti innaturalmente in un potere costituente permanente, portando all’effetto dello smarrimento dell’idea di Costituzione e di Stato costituzionale.