Abstract (in italiano)
La libertà costituzionale di circolazione pareva ormai essere un punto fermo tra i diritti fondamentali, data sostanzialmente per acquisita e richiamata nel discorso giuridico al solo fine esemplificativo dell'istituto della riserva di legge rinforzata: dal dopoguerra ad oggi non vi era mai stato motivo per rimetterla seriamente in discussione sull'intero territorio nazionale, ed anzi la sua portata aveva visto un ampliamento in ragione del processo di integrazione comunitaria. La gravissima epidemia sanitaria di COVID-19 ci ha costretto, tra le altre cose, a riflettere sui meccanismi di normazione emergenziale, nonché sull'incidenza delle misure eccezionali di sanità pubblica sulle nostre libertà basilari (finanche quella di passeggiare).
Il contributo indaga le misure di contenimento e contrasto al virus adottate dal Governo, proponendosi di evidenziare le restrizioni al diritto di spostamento: in particolare, si vuole riflettere sulla latitudine che la libertà di uscire di casa tutt'ora conserva, pur nella fase emergenziale, quindi sui presupposti che la giustificano e su quelli che, invece, la riconoscono legittima ab initio. La disamina della normativa consente, infine, di tracciare una distinzione all'interno della stessa libertà di circolazione, permettendo di scorgervi, oltre al più vasto diritto di locomozione in senso proprio, un contenuto essenziale meno cedevole alle limitazioni, consistente nella facoltà, ancorché limitata nello spazio e nel tempo, di allontanarsi dalla propria dimensione privata.