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16 MARZO 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Le trasformazioni dell’organizzazione territoriale dei partiti. Il naturale centralismo e la regolarità che si fa regola. – 1.1. Segue. I partiti nei primi anni della Repubblica e i fattori di consolida- mento del loro radicamento territoriale. La tensione tra autonomia e centralismo vista attraverso gli statu- ti. – 1.2. Segue. I partiti politici oggi. La fuga dal territorio, i suoi catalizzatori e le trasformazioni statuta- rie. – 2. L’organizzazione territoriale dei partiti e i «livelli essenziali di democrazia» interna ex art. 49 Cost. Cosa dice la Costituzione, cosa può il legislatore. – 3. Riformare il potere, e le strade per accedervi, per riformare i partiti. I limiti della via politica, i percorsi della via giurisdizionale.
Abstract (in italiano)
Il contributo si propone di mettere in risalto le trasformazioni che hanno interessato l’organizzazione territoriale dei partiti politici italiani, a partire dall’analisi dei loro statuti. Lo studio indaga, quindi, i fattori che hanno condotto ad una progressiva fuga dal territorio dei partiti e all’accentramento dei loro processi decisionali, con conseguente trasformazione delle articolazioni locali degli stessi in mere strutture serventi rispetto al cd “party in central office”.
L’articolo si interroga, poi, sulla compatibilità di tale tendenza con il dettato costituzionale e verifica la possibilità di trarre dall’art. 49 Cost. indicazioni sul «dover essere» dei partiti politici rispetto al territorio. Infine, si indagano le soluzioni che potrebbero essere adottate in sede legislativa – e financo in sede giurisdizionale – per correggere le derive centralistiche e oligarchiche dei partiti politici e dare sostanza al «metodo democratico» indicato dalla Carta fondamentale.
Abstract (in inglese)
The contribution aims to highlight the transformations that have affected the territorial organization of Italian political parties, starting from the analysis of their statutes. The study also investigates the factors that led to a progressive escape from the territory of the political parties and the centralization of their decision-making processes, with the consequent transformation of their local joints into mere serving structures compared to the so-called "party in central office".
The article then questions the compatibility of this trend with the constitutional dictate and investigates the possibility of drawing from art. 49 of the Constitution indications on the "must be" of political parties with respect to the territory. Finally, it investigates the solutions that could be adopted in the legislative seat - and even in the jurisdictional seat - to correct the centralistic and oligarchic drifts of the political parties and give substance to the "democratic method" indicated by the Constitution.
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01 FEBBRAIO 2015
SOMMARIO: 1. Brevi osservazioni a proposito della inclusione sociale. – 2. Il ruolo del volontariato al servizio dell’inclusione sociale. – 3. ...e quello delle autonomie. – 4. Notazioni conclusive.
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08 FEBBRAIO 2021
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Il principio di rappresentanza: origine di una obbligazione tra rappresentante e rappresentato. – 2. Il vincolo di mandato: dalle adunanze medioevali all’esperienza costituzionale inglese. – 3. La teoria del divieto di mandato dall’Ancien Régime all’Illuminismo. – 4. La teoria organica nell’ordinamento giuridico tedesco. – 5. La critica leninista e i modelli socialisti. – 6. Dal pensiero liberale sabaudo dell’art. 41 dello Statuto Albertino all’identità pluralista dell’art. 67 della Costituzione. – 7. Esegesi dell’art 67: lo statuto del parlamentare tra libertà e autonomia discrezionale. – 8. Il ruolo precipuo dei corpi intermediari alla luce dell’art. 49 e la rilevanza giuridica degli statuti e dei programmi di partito. – 9. Il curioso caso del Movimento Cinque Stelle. – 10. La disciplina dei gruppi parlamentari e i regolamenti delle assemblee elettive. – 10.1 La nuova disciplina dei gruppi parlamentari alla luce della riforma del regolamento del Senato. – 11. L’irrilevanza giuridica dei vincoli e delle istruzioni di natura privata. – 12. Profilo sanzionatorio: forme di responsabilità giuridica e politica dell’eletto. – 13. Il trasformismo: la degenerazione patologica di un istituto di garanzia. – 14. Esiste un libero mandato europeo? Breve rassegna normativa – 15. Il mandato parlamentare nell’esperienza costituzionale portoghese. – 16. Il “rapporto di tensione” tra gli artt. 21 e 38 del Grundgesetz in Germania. – 17. Uno sguardo internazionale: l’istituto statunitense del popular recall ed il modello indiano. – 18. Considerazioni conclusive.
Abstract (in italiano)
Il contributo intende approfondire l’origine, l’evoluzione e l’attualità del libero mandato parlamentare. L’analisi comincia con una riflessione sulla rappresentanza dalle adunanze medioevali all’Illuminismo. La ricerca prosegue con lo studio dell’art. 41 dello Statuto Albertino, ma soprattutto dell’art. 67 della Costituzione. In che modo la crisi dei corpi intermedi ha condizionato la rappresentanza? A tal proposito si valuterà l’impatto del divieto di mandato sulla disciplina dei regolamenti e dei gruppi parlamentari. L’irrilevanza giuridica delle istruzioni di natura privata pone una questione sulla responsabilità politica dell’eletto. Basti pensare ad aspetti patologici come il fenomeno del trasformismo. Verranno infine illustrate le diverse esperienze costituzionali a livello europeo ed internazionale riguardo l’ipotesi di decadenza del parlamentare.
Abstract (in inglese)
The contribution intends to deepen the origin, evolution and topicality of the free parliamentary mandate. The analysis begins with a reflection on representation from medieval meetings to the Enlightenment. The research continues with the study of art. 41 of the Albertine Statute, but above all of art. 67 of the Constitution. How has the crisis of intermediate bodies affected representation? In this regard, the impact of the ban on mandates on the discipline of regulations and parliamentary groups will be assessed. The legal irrelevance of private instructions raises a question about the political responsibility of the elected. Just think of pathological aspects such as the phenomenon of transformism. Finally, the various constitutional experiences at European and international level will be illustrated about the hypothesis of the parliamentary forfeiture.
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01 NOVEMBRE 2012
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il Clayton Antitrust Act del 1914 e il Depository Institutions Management Interlocks Act del 1977: alle origini storiche del divieto di interlocking directorates – 3. Il controllo pubblico dei legami personali tra imprese nel contesto normativo nazionale previgente – 4. Criticità interpretative, eccessi e lacune della nuova disciplina in materia di legami personali tra imprese concorrenti – 5. Modalità di accertamento della violazione e ruolo delle autorità pubbliche coinvolte – 6. Considerazioni e valutazioni conclusive.
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07 LUGLIO 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: Descrizione degli interventi emergenziali adottati dal Governo, Enti Regionali, ed Enti Locali nella prima fase del COVID-19. - 1. Le ragioni di un’analisi. - 2. Le misure emergenziali: dal sistema della Protezione Civile al sistema dell’emergenza COVID. - 3. Il procedimento di acquisizione dalle forniture in emergenza COVID: dalle ordinanze di Protezione Civile a quelle dei soggetti attuatori. - 4. Soggetti chiamati a gestire l’emergenza COVID -. 5. Le deroghe al T.U. 50/2016, ed alle normative relative agli affidamenti di pubbliche forniture. - 6. Conclusioni.
Abstract (in italiano)
Il saggio propone una ricostruzione, in chiave amministrativistica, dei provvedimenti posti in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la pandemia, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020. Si individuano due distinte fasi di gestione dell’emergenza, analizzate sulla scorta sia dei precedenti interventi della Protezione Civile sia della peculiarità della situazione pandemica. L’indagine considera poi, più specificamente, le disposizioni adottate in materia di acquisizione dei presidi medico/chirurgici per fronteggiare la pandemia, individuando le criticità della normativa introdotta.
Abstract (in inglese)
The essay proposes an administrative reconstruction of measures adopted by the Presidency of the Council of Ministers to deal with the pandemic, starting from the declaration of the state of emergency of January 31, 2020. There are two distinct phases of emergency management, analyzed on the basis of both previous Civil Protection interventions and the peculiarity of the pandemic situation. Then the investigation considers the adopted provisions regarding the acquisition of medical and surgical devices to deal with the pandemic, identifying the critical issues of the related legislation.
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01 GENNAIO 2016
SOMMARIO: 1. Una questione trascurata: l’etica pubblica. – 2. L’attenzione delle organizzazioni internazionali e dell’Unione europea per l’etica pubblica e la risposta dell’Italia. – 3. I principali interventi in materia di prevenzione e repressione della corruzione degli ultimi anni. – 4. Il conflitto di interessi. – 5. Le norme in materia di «risoluzione» dei conflitti di interessi per le cariche di governo. – 6. Le proposte di riforma della legge sul conflitto d’interessi. – 7. Una riforma sempre in-attesa.
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25 GENNAIO 2012
Tredici anni dopo la sent. n. 13/1999 la Corte costituzionale torna a pronunciarsi con un’altra sent. n. 13 sull’ammissibilità di referendum aventi ad oggetto il sistema elettorale delle Camere, confermando la sua ormai consolidata giurisprudenza relativa all’ammissibilità dei quesiti referendari concernenti le leggi elettorali (sentt. nn. 29/1987; 47/1991; 32 e 33/1993; 5 e 10/1995; 26 e 28/1997; 13/1999; 33 e 34/2000; 15, 16 e 17/2008).
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01 NOVEMBRE 2013
SOMMARIO: 1. Le scelte dei genitori nell’interesse del minore: un quadro di insieme – 2. L’intersessualismo: la patologia che sfida il dimorfismo sessuale – 3. L’intersessualismo e le sue “cure” – 4. Il “convitato di pietra”: il carattere eterosessuale dell’istituto matrimoniale – 5. L’incertezza del diritto e lo spazio riconosciuto alle scelte genitoriali
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07 GENNAIO 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa. Il diritto ad un luogo di culto nella prospettiva della laicità dello Stato. - 2. Il fondamento costituzionale e convenzionale del diritto ad un luogo di culto nella sua relazione con il più ampio fenomeno della libertà religiosa. – 3. Il ruolo della Corte costituzionale nel riconoscimento del diritto ad un luogo di culto. – 3.1. Segue: dal profilo dell’autorizzazione alla possibile discriminazione fondata sulla stipula dell’intesa, fino alla più recente valutazione oggettiva delle esigenze territoriali. – 3.2. Segue: il passaggio a parametri di competenza e la valorizzazione del ruolo degli enti locali, con particolare attenzione alla possibile limitazione-bilanciamento del diritto ad un luogo di culto al cospetto di altre esigenze “costituzionalmente rilevanti”. – 4. Il ruolo della Corte EDU: il riconoscimento del diritto ad un luogo di culto nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo la prospettiva del margine di apprezzamento statale. – 5. Conclusioni. Possibili convergenze (giurisprudenziali) ed esigenze di eguale godimento del diritto ad un luogo di culto.
Abstract (in italiano)
Il diritto ad un luogo di culto, compreso nel più ampio concetto di libertà religiosa, va inquadrato nel nostro ordinamento alla luce del principio di laicità dello Stato e della eguale libertà delle confessioni religiose. Esso trova implicito riconoscimento non solo all’interno della nostra Costituzione (nel combinato degli articoli 19 e 8), ma anche nelle carte sovranazionali dei diritti, in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo all’art. 9.
L’indagine condotta nel presente contributo – dopo aver inquadrato le basi giuridiche del diritto ad un luogo di culto, anche tenendo conto delle sue ricadute sociali – si sofferma sull’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo che lo riguarda, al fine di verificare come innanzi ai “supremi giudici dei diritti”, nazionali e sovranazionali, tale diritto abbia ottenuto protezione. In particolare, si cercherà di individuare possibili punti di convergenza o di divergenza nelle posizioni tra le due Corti, anche determinati dal loro diverso funzionamento.
Abstract (in inglese)
The right to a place of prayer, included in the constitutional concept of religious freedom, is framed in the light of the principles of laicism of the State and equal freedom of religious confessions. It is implicitly recognized not only within our Constitution (in combination of articles 19 and 8), but also in the supranational conventions of rights, in particular in the European Convention on Human Rights.
The investigation carried out in this essay focuses on the analysis of the case law of the Constitutional Court and of the European Court of Human Rights that concerns the right to a place of prayer, in order to verify how before the “supreme Courts of rights” this right has obtained protection. In particular, I will try to identify possible points of convergence or divergence in the positions between the two Courts, also determined by their different function.
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31 GENNAIO 2012
Com'era ampiamente previsto, il cuore della questione oggi definita dalla pronunzia della Corte che ha dichiarato inammissibili le domande referendarie riguardanti il “porcellum” era dato dalla c.d. (impropriamente detta) “reviviscenza” della previgente disciplina elettorale, vigorosamente patrocinata dai promotori ed invece non riconosciuta come possibile dalla Consulta. Su di esso, dunque, si è specificamente appuntata l‟attenzione del giudice, che vi ha dedicato la gran parte del ragionamento svolto a sostegno della tesi nella quale la maggioranza dei componenti il collegio si è riconosciuta. [segue]
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28 DICEMBRE 2010
SOMMARIO: 1. Flessibilità versus rigidità nell’uso dei canoni relativi al processo costituzionale e delle tecniche di giudizio di cui la Corte si avvale, ovverosia bilanciamenti orientati verso i “fatti” politici (e gli equilibri della forma di governo) e bilanciamenti orientati verso i valori evocati in campo dai casi: quale il “modello” costituzionale? – 2. Le oscillazioni della Corte tra politica e giurisdizione (e l’esempio, al riguardo, della sindacabilità dei decreti-legge in relazione alla sussistenza dei presupposti fattuali giustificativi della loro adozione) e il rilievo assunto dal divieto d’impugnazione delle decisioni della Corte stessa in ordine alla osservanza dei canoni processuali per esse stabiliti. [segue]
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20 GIUGNO 2018
SOMMARIO: 1. La nozione larga di “modifica tacita” qui accolta e la questione teoricamente complessa ri- guardante la determinazione della misura entro la quale ciascuna modifica deve contenersi al fine di poter essere sopportata ed assorbita dalla Costituzione senza che questa smarrisca la propria identità. – 2. Ne- cessità di ambientare lo studio delle modifiche tacite dal punto di vista dei diritti fondamentali, le quattro principali torsioni del disegno costituzionale affermatesi nell’esperienza, l’allargamento dell’arena dei di- ritti e il conseguente affinamento delle tecniche decisorie utilizzate a salvaguardia di questi ultimi, col ri- schio che tuttavia esso fa correre di un abnorme innalzamento del tasso di politicità dei giudizi. [segue]
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22 MARZO 2012
SOMMARIO: 1. Il piano dell’indagine: una notazione di carattere introduttivo ed alcune avvertenze di ordine generale. – 2. Lo squilibrio “involontario” del sistema giudiziale di tutela, conseguente alla riscrittura del Titolo V della Costituzione ed alla ricaduta avutasene nei giudizi in via incidentale (con specifico riguardo al calo vistoso di questi ultimi ed alla loro, parzialmente nuova conformazione, caratterizzata da sempre più insistiti richiami alle Carte ed alle Corti europee) [segue]
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15 MAGGIO 2018
SOMMARIO: 1. Le norme sul fascicolo e sugli atti del giudizio a quo. – 2. Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. – 3. La “preclusione” del ricorso agli atti del giudizio principale: quale ruolo per il fascicolo ai fini della valutazione della rilevanza delle questioni?
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22 DICEMBRE 2018
SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. Il “diritto-dovere” o il “dovere-diritto” dei genitori di curare i figli? Una prospettiva di analisi alla ricerca degli “ossimori costituzionali”. - 2. Le ipotesi di “frizione” fra la dimensione del dovere e quella del diritto dei genitori al cospetto dei diritti alla salute e all’autodeterminazione dei figli. - 2.1. La chirurgia estetica e le marchiature estetiche: quale margine di autonomia decisionale riconoscere al figlio nelle scelte estetiche che riguardano il corpo? - 2.2. L’intersessualismo: se e con quali modalità orientare la scelta del sesso del figlio? - 2.3. Le vaccinazioni (obbligatorie e raccomandate): il diritto di cura dei genitori e le scelte dell’ordinamento, fra evoluzione scientifica e tutela della salute (anche) collettiva. - 2.4. L’intervento interruttivo di gravidanza: il ruolo (solo) eventuale e (comunque) non determinante dei genitori. [segue...]
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27 MAGGIO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. La mancata menzione del coniugio fra i motivi di incandidabilità nelle procedure concorsuali: un “diverso” bilanciamento “non irragionevole” fra le esigenze di imparzialità nelle procedure concorsuali e il diritto a parteciparvi, alla luce di ciò che la disposizione dice e non dice. - 2. Il “diritto a partecipare ai concorsi” e le “molteplici ragioni dell’unità familiare” nelle unioni civili ... - 3. (Segue): ... e nelle convivenze more uxorio. - 4. Riflessioni conclusive: le prospettive di un (secondo) giudizio costituzionale.
Abstract (in italiano)
Il saggio si propone di commentare i profili di maggiore interesse della sentenza n. 78 del 2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull’esclusione del rapporto di coniugio fra le cause ostative alla candidabilità per le procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia da parte delle Università.
In particolare il saggio si sofferma sulla definizione del cd. diritto a partecipare ai concorsi e delle molteplici ragioni di unità famigliare che conducono la Corte a ritenere non irragionevole tale previsione.
Si considerano inoltre ulteriori profili, che attengono alle altre formazioni sociali che si affiancano al coniugio (ossia le unioni civili omosessuali e le convivenze di fatto) e ai rapporti fra attività interpretativa demandata ai giudici comuni e sindacato di costituzionalità, in relazione a (eventuali e future) questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia.
Abstract (in inglese)
The essay aims at commenting several profiles of Constitutional Court’s judgment No. 78 of 2019 on the exclusion of marriage relationships as impedimental causes for candidacy as university professors.
The essay focuses on the definition of the so called right to participate in university competitions and on the manifold reasons of family unity which lead the Court to held this provision not unreasonable.
Further profiles are examined regarding other social formations comparable to marriage (i.e. same-sex unions and de facto cohabitations) and the relationship between judges’ interpretation and the constitutional court ruling, in relation to future questions of constitutional legitimacy in the same matter.
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01 FEBBRAIO 2013
La riforma della responsabilità civile dello “Stato-giudice” non è stata ancora realizzata. Ciononostante, è importante tenere ben presenti alcuni tentativi esperiti nell’ultimo scorcio della XVI legislatura, volti a porre rimedio agli inadempimenti indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (Terza Sezione), 24 novembre 2011, C 379-10. Si sta facendo riferimento, in particolare, all’emendamento Pini e all’emendamento Severino, presentati durante l’iter del disegno di “legge comunitaria 2011”. [segue]
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21 DICEMBRE 2011
SOMMARIO: 1. Premessa . - 2. La Carta di Nizza-Strasburgo nel Trattato di Lisbona. - 3. (Segue) Chi ha paura dei diritti sociali? Il Protocollo n. 30: la Carta á la carte. - 4. Lo “statuto” dei diritti sociali nel Trattato di Lisbona. - 5. I diritti sociali e la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia sulla natura di status fondamentale della cittadinanza europea. - 6. La Carta in “un cantuccio di ombra romita”?: la sentenza Kücükdeveci della Corte di giustizia. - 7. Conclusioni interlocutorie (riflettendo sulla sent. n. 80/2011 della Corte costituzionale).
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02 LUGLIO 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Accesso a Internet, esercizio dei diritti fondamentali e digital divide. – 3. È davvero necessario configurare l’accesso a Internet come diritto autonomo (anche per il tramite di una riforma della Costituzione) o ricondurlo a un diritto sociale? – 4. Digital divide e Covid-19: un’accelerazione per garantire l’accesso a Internet.
Abstract (in italiano)
L’articolo analizza la tematica dell’accesso a Internet e del digital divide, anche alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’Autore prende atto del fatto che Internet è oggi presupposto fondamentale per l’esercizio di diritti civili e politici e per lo sviluppo della personalità dell’individuo. Quindi, ripercorsi gli orientamenti dottrinali sviluppatisi sul tema dell’accesso a Internet, ritiene che esso non vada configurato come un diritto ma un mero strumento funzionale all’esercizio di diritti fondamentali. Da qui la necessità di spostare il baricentro della questione dal diritto allo strumento alla effettività del diritto esercitabile tramite lo strumento. Pertanto, senza la necessità di includere l’accesso a Internet nel novero dei diritti (fondamentali), si sostiene che esso debba essere sussunto nell’ambito del servizio pubblico, e in particolare nel servizio universale. Ciò infatti comporterebbe l’indubbio vantaggio – a Costituzione invariata – di non escludere nessuna fascia della popolazione dal servizio di Internet (sarebbe meglio, dalla banda larga). Tutto ciò viene approfondito anche dall’angolo visuale dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha acuito il c.d. digital divide e che ha reso necessario l’intervento del legislatore per meglio garantire l’accesso a Internet, in quanto tramite il collegamento da remoto (e solo tramite esso) è stato possibile esercitare taluni diritti fondamentali durante il c.d. lockdown.
Abstract (in inglese)
The article analyses the issue of Internet access and digital divide, also considering Covid-19 health emergency. The Author acknowledges that Internet is now a fundamental prerequisite for exercising civil and political rights and for developing individual's personality. Therefore, retracing doctrinal orientations developed on Internet access, he believes that it should not be configured as a right but a mere functional instrument for exercising fundamental rights. Hence the need to shift the centre of gravity of the issue from the right to the instrument to the effectiveness of the right exercisable through the instrument. Therefore, without the need to include Internet access in the list of (fundamental) rights, it is argued that it must be subsumed in the context of the public service, and in particular in the universal service. This in fact would entail the undoubted advantage - with the Constitution unchanged - of not excluding any segment of the population from the Internet service (it would be better, from broadband connection). All this is also investigated from the visual angle of Covid-19 health emergency, which has sharpened digital divide and that made the intervention of the legislator necessary to better guarantee Internet access, since through the remote connection (and only through it) it was possible to exercise certain fundamental rights during the lockdown.
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01 OTTOBRE 2013
SOMMARIO: 1. PREMESSA. – 2. SPUNTI OFFERTI DAL DIRITTO SOVRANAZIONALE E STRANIERO. – 3. LA VIA ITALIANA ALLA RAPPRESENTANZA DI GENERE: DALLA PREVISIONE DI LEGGE ALLA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE. – 4. IL SEGUITO LEGISLATIVO DELLE NUOVE PREVISIONI COSTITUZIONALI. – 4.1. LA LEGISLAZIONE ELETTORALE NAZIONALE. – 4.2. LA LEGISLAZIONE ELETTORALE REGIONALE. – 5. IN PARTICOLARE: LA L.R. CAMPANIA N. 4/2009 E LA SENTENZA N. 4/2010 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. – 6. L’IMPATTO ELETTORALE DELLE PREVISIONI INTRODOTTE. – 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
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