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05 DICEMBRE 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Interpretazione: congetture introduttive. – 3. L’interpretazione della Costituzione e della legge. – 4. Interpretazione e giudizio (di legittimità). – 5. Il principale potere della Corte costituzionale. – 6. Il potere di interpretare in democrazia. – 7. “L’interpretazione degli altri” nella giurisprudenza della Corte. – 8. Il potere (perduto?) dalla Corte costituzionale: minimi cenni. – 9. I limiti dell’interpretazione da parte del giudice comune. – 10. Un confronto con i sistemi common law-based. – 11. Interpretazione ed esternazione del pubblico potere. – 12. Conclusioni.
Abstract (in italiano)
L'interpretazione deve sempre essere sistematica e quindi conforme a Costituzione. Quest'ultima orienta l'interpretazione della legge, ma è anche vero l'inverso. Il potere di interpretare è diffuso e sempre caratterizzato dalla presenza di giudizi soggettivi di valore. Se, ancora oggi, l'interpretazione conforme a Costituzione è concepita come un "problema" è perché, invece, si ritiene che la Corte costituzionale dovrebbe essere monopolista dell'interpretazione costituzionale. In questa prospettiva, che nell'articolo si critica, il giudice comune si sostituirebbe alla Corte costituzionale e al tempo stesso invaderebbe il campo riservato alla politica.
Abstract (in inglese)
The interpretation should always be systematic and therefore in accordance with the Constitution. The latter influences the interpretation of the law, but the reverse is also true. The power to interpret is diffused and always characterized by the presence of subjective judgments of value. If, still today, the interpretation constitutionally conform is conceived as a "problem" it is because, instead, it is believed that the Constitutional Court should be monopolist of constitutional interpretation. In this perspective, which is criticized in the article, the judge would often act improperly replacing itself to the Constitutional Court and substituting to the legislators and political bodies in general.
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08 GIUGNO 2013
SOMMARIO: 1. Alcune “strane” idee sulla famiglia e i rischi per la tenuta della Costituzione che il loro accoglimento comporta: in particolare, l’idea secondo cui la Costituzione non direbbe nulla (nella specie, non esprimendo una nozione univoca di “famiglia”) o, all’opposto, direbbe tutto su tutto, e la soluzione mediana, favorevole a riconoscere che nella Carta si dica “qualcosa”, di cui va riconosciuta ed apprezzata l’essenza. – 2. Altre “strane” idee: in ispecie, 1) quella per cui la famiglia prevista all’art. 29 non sarebbe la sola specie di “famiglia” immaginabile, aprendosi essa, in particolare, anche alle coppie composte da persone dello stesso sesso. [segue]
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26 SETTEMBRE 2012
SOMMARIO: 1. L’attivismo delle Corti europee e la sua incidenza sul ruolo delle Corti nazionali, con specifico riguardo a quello della nostra Corte costituzionale (in particolare, il superamento del giudicato di diritto interno, anche costituzionale, per effetto di sopravvenienti e con esso contrastanti verdetti dei giudici sopranazionali). – 2. Il tasso assai elevato di carenza di “democraticità” dell’ordinamento, il problema cruciale della “democratizzazione” della struttura dei processi, sia costituzionali che ordinari (in particolare, l’annosa, irrisolta questione dell’apertura del contraddittorio), la parimenti insoddisfatta istanza per uno stabile ed uniforme utilizzo delle tecniche decisorie [segue]
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11 GIUGNO 2016
SOMMARIO: 1. Notazioni introduttive a riguardo dell’affollamento dei diritti e della questione relativa alla selezione di quelli di essi che propriamente possono dirsi “fondamentali”. – 2. Il problema definitorio e la sua soluzione a mezzo del ricongiungimento di “fatto” e diritto costituzionale, diritti fondamentali essendo taluni bisogni elementari di ciascun essere umano senza il cui riconoscimento e l’effettiva tutela non potrebbe aversi un’esistenza libera e dignitosa. – 3. Il riconoscimento di nuovi diritti fondamentali in forza di consuetudini culturali diffuse nel corpo sociale e la centralità di ruolo che al riguardo è chiamata a giocare la legge costituzionale quale strumento primo e privilegiato al fine della loro razionalizzazione. [segue]
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14 SETTEMBRE 2012
SOMMARIO: 1. Lo scarto tra bisogni e risorse, i limiti palesati dagli Stati e dalle organizzazioni di cui essi fanno parte (per ciò che qui specificamente importa, l’Unione europea) nel far fronte alla crisi economica, i quattro piani sui quali si disporrà la riflessione che si passa ora a svolgere. – 2. I segni lasciati dalla crisi sugli equilibri interni alla forma di governo ed al sistema delle fonti, la sempre più vistosa lacerazione della rappresentanza politica e la conseguente accelerazione del processo in corso di “giurisdizionalizzazione” dei conflitti politici e delle domande sociali. [segue]
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30 SETTEMBRE 2016
SOMMARIO: 1. I due piani su cui ambientare lo studio del rapporto tra giurisdizione e diritti, quello delle tecniche decisorie e l‟altro degli indirizzi di merito concernenti la tutela dei diritti, e il loro mutuo inscindibile intreccio. [segue]
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28 SETTEMBRE 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. La “politicità” delle azioni processuali esercitate da Stato e Regioni e il bisogno della sua opportuna messa a fuoco alla luce della indicazione offerta dall’art. 5 che, dando voce al valore di “unità-autonomia” (o – se si preferisce dire – di “autonomia- unità”), richiede il costante mantenimento dell’equilibrio tra le istanze espressive, rispettivamente, di interessi nazionali e di interessi regionali e sollecita, pertanto, gli enti suddetti ad attivarsi per l’appagamento sia dei propri che degli altrui interessi, in realtà a conti fatti comuni ad entrambi. – 2. La ratio del disposto costituzionale riguardante la “specializzazione”, le prospettive di un ulteriore avanzamento del modello che punti ad un regime di specialità diffusa, le garanzie di cui comunque il valore di “unità-autonomia” non resterebbe privo, grazie ad un uso accorto ed incisivo allo stesso tempo delle competenze “trasversali”, a partire da quella concernente i “livelli essenziali delle prestazioni”.
Abstract (in italiano)
Il contributo parte dalla considerazione circa la natura “politica” delle azioni processuali poste in essere da Stato e Regioni. Il giudizio della Corte costituzionale, anche in relazione alle ipotesi di differenziazione dell’autonomia, dovrebbe sempre avere come punto di riferimento l’art. 5 Cost. e, in particolare, il mantenimento dell’equilibrio tra i due elementi di cui si compone il valore di “unità-autonomia”. Tale sindacato si svolge sul piano della ragionevolezza, al servizio degli interessi in campo, nazionali e regionali, tutti ugualmente meritevoli di protezione, senza alcun ordine di priorità astrattamente precostituito.
Abstract (in inglese)
The essay starts from the consideration of the “political” nature of the procedural actions taken by the State and the Regions. The judgment of the Constitutional Court, also in relation to the hypothesis of differentiation of autonomy, should always have as a reference the art. 5 of the Constitution and, in particular, maintaining the balance between the two elements that make up the value of "unity-autonomy". This judgement takes place on the level of reasonableness, at the service of the interests in the field, national and regional, all equally worthy of protection, without any abstractly pre-established order of priority.
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29 OTTOBRE 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Le difficoltà alle quali va incontro il tentativo di stabilire se si dia una nuova stagione per il sindacato accentrato di costituzionalità, a motivo della mobilità dei punti di vista e della relatività delle qualificazioni ad essa conseguenti, specie per il rilievo che va assegnato a fattori di contesto nella risoluzione dei casi. – 2. La pluralità delle cause che spingono per il “riaccentramento” del sindacato, il concorso allo stesso offerto dai giudici comuni, tanto in fase di apertura del sindacato stesso quanto in sede di “esecuzione” dei verdetti della Corte, la tendenza viepiù marcata a far prevalere in rilevante misura l’“anima” politica su quella giurisdizionale della Corte. – 3. La spinta data dalle emergenze in genere al “riaccentramento”, col sacrificio che però non di rado si ha delle ragioni della Costituzione davanti alle ragioni delle emergenze stesse, e la motivazione dalla Corte addotta a suo sostegno al piano delle relazioni interordinamentali (note critiche a riguardo dell’indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 269 del 2017, per i rischi che esso fa correre alla tipicità dei ruoli istituzionali e gli inconvenienti suscettibili di aversene a carico dei diritti). – 4. Doppia pregiudizialità e riflessi sugli equilibri tra legislazione e giurisdizione (e, perciò, sulla tenuta dello Stato costituzionale). – 5. “Riaccentramento” del sindacato ed abusi nell’utilizzo delle tecniche decisorie (con specifica attenzione alla interpretazione conforme), da parte dei giudici comuni come pure del giudice costituzionale, da se medesimo portato ad assoggettarsi ad un’autentica mutazione genetica. – 6. Notazioni finali a riguardo delle aporie teoriche di costruzione cui dà vita il modo con cui, a giudizio della Consulta, vanno risolte le antinomie tra diritto interno e diritto eurounitario e la sollecitazione che, per effetto dell’“accentramento” del sindacato sulle questioni riguardanti i diritti fondamentali, potrebbe aversene per un complessivo ripensamento della nozione di “valore di legge”, riferita ad ogni atto o fatto di normazione idoneo ad incidere sui diritti stessi.
Abstract (in italiano)
Il contributo offre una ampia e sistematica analisi circa l’attuale configurazione del sistema di costituzionalità a partire dalla verifica della tendenza al c.d. “riaccentramento”, alle cause e ai limiti del processo in atto. Il lavoro si interroga sui prevedibili sviluppi di questa tendenza, mostrando la necessità di verificare se essa si mantenga entro la cornice delineata dalla Costituzione e dalla disciplina normativa ovvero la travalichi, violandola. Le situazioni definite di “emergenza” appaiono capaci di agevolare ed alimentare la tendenza ad una riaffermazione del monopolio accentrato della Corte Costituzionale, ma non sempre quelle della Costituzione sull’emergenza stessa.
La disamina prende avvio con la sentenza della Corte Cost. n. 15 del 1982 avente ad oggetto gli artt. 10 e 11 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica). Questa, ed altre pronunce vengono inquadrate nella stessa logica emergenziale, pur nella eterogeneità delle cause (è il caso della sentenza Corte cost. n. 10 del 2010 e della sentenza Corte cost. n. 238 del 2014). Lunga analisi è, poi, dedicata all’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla Corte cost. con la sentenza n. 269 del 2017, ai suoi effetti sull’integrazione tra ordinamenti e sul sistema di protezione dei diritti e ai possibili rimedi derivanti da un ripensamento della nozione di “valore di legge”.
Abstract (in inglese)
The essay offers a wide and systematic analysis about the current configuration of the system of constitutionality starting from the verification of the tendency to the so-called "re-centralization", to the causes and limits of the ongoing process. The work questions the foreseeable developments of this trend, showing the need to verify whether it remains within the framework outlined by the Constitution and by the regulatory framework, or it goes beyond it, violating it. The defined "emergency" situations appear capable of facilitating the tendency to reaffirm the centralized monopoly of the Constitutional Court, but not always those of the Constitution on the emergency itself.
The analysis starts with the sentence of the Constitutional Court n. 15 of 1982 concerning the articles 10 and 11 of the legislative decree 15 December 1979, n. 625 (urgent measures for the protection of democratic order and public safety). This, and other rulings are framed in the same emergency logic, also in the heterogeneity of the cases (this is the case of the Constitutional Court sentence no. 10 of 2010 and the Constitutional Court sentence no. 238 of 2014). A long analysis is then dedicated to the jurisprudential address inaugurated with sentence no. 269 of 2017, to its effects on the integration of rights and the system of protection of rights and possible remedies deriving from a rethinking of the notion of "legal value".
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08 GIUGNO 2013
La nostra sessione ha registrato due relazioni principali, due interventi programmati e ben sette interventi liberi. La qualità e la quantità del dibattitto credo abbiano dimostrato la centralità del tema all’interno della più generale problematica fatta oggetto di studio in questo Convegno. Vorrei fare una prima considerazione di ordine generale e, per così dire, sistematico. Il combinato disposto dell’argomento oggetto del nostro Convegno, “La famiglia davanti ai suoi giudici”, e quello specifico della nostra sezione, “Famiglia e misure promozionali”, mette a fuoco due tra i principali poli intorno ai quali orbita l’attenzione del costituzionalista in riferimento al tema “famiglia”. [segue]
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11 LUGLIO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive, ovvero come tutto si tiene. - 2. La democrazia interna dei partiti politici e le loro funzioni. - 3. La scelta delle candidature tra democrazia e cooptazione. - 4. Quale sindacato per gli atti dei partiti? - 5. Considerazioni conclusive: una democrazia democratica con partiti non democratici?
Abstract (in italiano)
L’autore propone una ricostruzione critica delle problematiche emerse nell’ambito delle tre relazioni svolte in occasione del convegno dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, tenutosi a Napoli il 13 e 14 giugno 2020 con riferimento alla natura e alla funzione del partito politico nell’ordinamento costituzionale nazionale.
L’A. prende le mosse dal tema relativo all’organizzazione interna dei partiti politici in rapporto al principio della democrazia interna di cui all'art. 49
Cost., per poi soffermarsi partitamente sugli aspetti relativi alla selezione delle candidature e alla giustiziabilità degli atti dei partiti politici.
Il saggio si conclude offrendo una rilettura unitaria dei profili analizzati ed insistendo sulla imprescindibile necessità, per uno Stato che voglia definirsi democratico, di reggersi su partiti politici che rispettino essi stessi per primi il principio democratico nella rispettiva organizzazione interna.
Abstract (in inglese)
The Author offers a critical interpretation of the keynote speeches held in Naples on June 13th and 14th 2020 during the conference held by the Association “Gruppo di Pisa”, focusing on the nature and functions of political parties within the constitutional legal order.
The contribution moves from the issue pertaining to the internal organization of political parties with respect to the principle of internal democracy, set out under Article 49 of the Constitution, to then go on by investigating key topics regarding the selection of candidacies and the justiciability of acts belonging to the political party.
At the outset, the paper insists on the unavoidable need for political parties to be structured and organized in compliance with the principle of internal democracy for reasons linked to the safeguard of the State’s democracy itself.
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03 SETTEMBRE 2012
In occasione del Convegno annuale che il Gruppo di Pisa ha inteso dedicare ad un tema particolarmente significativo come il riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali, desidero anzitutto portare a tutti voi il saluto più cordiale del Ministro Renato Balduzzi e i Suoi auguri di buon lavoro per queste giornate che, sicuramente, recheranno, per la qualità dei relatori, un significativo contributo all’analisi delle tematiche affrontate. [segue]
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06 GIUGNO 2014
1.- Il principio costituzionale dell’autonomia locale. 1.2.- Il principio fondamentale non si risolve nelle regole. 1.3.-. Il principio di autonomia come autogoverno della collettività locale (guardando al popolo ex art. 1 cost. -che esercita la sovranità- prima che all’ente locale come dimensione istituzionale). 1.4.- Il pluralismo delle autonomie. 1.5.- Il rapporto tra autonomia e unità 2. La produzione dello spazio nell’età globale. 2.1.- Dimensioni spazio temporali e prospettive reticolari. 2.2.- La produzione nazionale degli spazi di autonomia (le periodizzazioni). 3.- Dal principio alle regole, e ritorno: le direttrici per una ricerca di significato e valore. 3.1.-Il valore costantemente attualizzato. 3.2.- Le costanti di riferimento del valore delle autonomie.
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01 GIUGNO 2012
SOMMARIO: 1. Premessa. “Manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria” del giudizio in via d’azione. – 2. Il controllo sulle leggi statali e regionali ai sensi dell’art. 127 Cost. come fattispecie fondamentale. – 3. La crescita del contenzioso, le sue cause e i riflessi sul ruolo della Corte costituzionale. – 4. La manutenzione delle singole fasi del giudizio: interventi già realizzati e ipotesi di nuovi interventi. – 4.1. La proposizione del ricorso. – 4.2. Il potere cautelare della Corte. – 4.3. La separazione e la riunione dei procedimenti. – 4.4. Il contraddittorio. – 5. Premesse per l’articolazione di un’ipotesi di “manutenzione straordinaria”: regionalismo partecipativo ed esigenze unitarie. – 6. Spunti per una rilettura del giudizio sulle leggi in via principale in un’ottica di valorizzazione della sua natura obiettiva. – 6.1. Il ricorso statale su leggi regionali come strumento di “polizia costituzionale” – 6.2. Il ricorso regionale su leggi statali come strumento di garanzia “delle unitarie finalità costituzionali” – 6.3. Conseguenze sul giudizio costituzionale della prospettiva enunciata. – 7. A mo’ di conclusione: la tutela dell’integrità dell’ordinamento come finalità del giudizio verso un sistema di giustizia costituzionale sovranazionale (europeo)
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30 SETTEMBRE 2016
SOMMARIO: 1. Istituzioni e teorie economiche. - 2. Metodologia della ricerca. - 3. Economia sociale (e solidale): una nozione da definire. - 4. Dinamiche istituzionali: dalla partecipazione alla condivisione. – 5. Obiettivi della ricerca.
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07 GIUGNO 2013
SOMMARIO: Premessa. - 1. Il divieto di adozione da parte dei single. - 1.1. I casi di adozione da parte dei single previsti dalla legge n. 184 del 1983. - 1.2. Il caso del single ammesso alla procedura di adozione - perché in possesso dei requisiti richiesti nei casi di adozione cd. speciale - omosessuale. - 1.3. Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. - 2. Il divieto di adozione da parte della coppia omosessuale. - 2.1. Il divieto per le coppie omosessuali e i casi dell’adozione, della procreazione medicalmente assistita e del matrimonio persone dello stesso sesso originario, ma non più attuale. - 2. 2. Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. [segue]
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10 GIUGNO 2016
SOMMARIO: Parte I: I fondamenti teorici. 1. Beni vitali e diritti fondamentali. – 1.1. Il contributo del pensiero giuridicofilosofico rispetto alla definizione dei beni vitali: la funzione dello stato e l’uguaglianza dei cittadini. – 1.2. I beni vitali nella scienza economica. – 1.3. I beni vitali nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. – 1.4. La chiave di lettura offerta dalla Corte costituzionale. [segue]
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06 GIUGNO 2014
SOMMARIO: 1. Il valore dell‟autonomia ed il principio autonomistico. – 2. La concezione italiana dell‟autonomia: osservazioni sparse sulla “derogabilità” delle norme del Titolo V. – 3. Il concetto di autonomia nelle recenti riforme sugli enti locali. - 3.1 Le norme sulle unioni obbligatorie dei comuni piccoli; le sentenze 22/2014 e 44/2014 della Corte costituzionale. - 3.2 Le norme sulle province nella legge 56/2014 (“Delrio”). - 4. Le recenti norme sugli enti locali e la Carta europea dell'autonomia locale. [segue]
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14 APRILE 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Appunti sulla nozione di responsabilità giuridica – 3. Evolu-zione normativa e giurisprudenziale della responsabilità civile dei magistrati – 4. Della nozione di «precedente» e dell’intensità del vincolo – 5. Il contrasto dell’atto o del provvedimento con i precedenti
Abstract (in italiano)
Il contributo si interroga sulla possibilità che la responsabilità dei magistrati possa costituire uno strumento utile, non soltanto a fini sanzionatori o riparatori, ma anche per rafforzare l’intensità dei vincoli ermeneutici costituiti dai precedenti giudiziali. Nel rispondere positivamente a tale interrogativo, si sostiene che il vincolo ermeneutico potrebbe costituire un utile strumento di “prevenzione” delle “patologie” ermeneutiche da cui le decisioni giudiziarie possano essere affette.
Tale tesi viene, poi, estesa dai giudici nazionali alle Corti sovranazionali, al fine di creare un sempre più proficuo dialogo in cui vi sia reale collaborazione tra i giudici i quali avranno anche il ruolo di rafforzare la credibilità e la consistenza delle interpretazioni nazionali, prevenendo l’emergere di situazioni di soggezione passiva alla giurisprudenza esterna.
Abstract (in inglese)
The essay focuses on the possibility that the judicial accountability could constitute a useful tool, not only for sanctioning or repairing purposes, but also to strengthen the intensity of the hermeneutic constraints constituted by the judicial precedents. In responding positively to this question, it is argued that the hermeneutic constraint could constitute a useful tool for “prevention” of hermeneutic “pathologies” from which judicial decisions may be affected.
This thesis is then extended to the supranational Courts, in order to create an ever more fruitful dialogue in which there is real collaboration between the judges who will also have the role of strengthening the credibility and consistency of the national interpretations, preventing situations of passive subjection to external case law.
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19 MARZO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. I migranti scomparsi nel Mediterraneo: presentazione dei problemi. – 2. Le procedure di identificazione: principi costituzionali. – 3. I morti hanno diritti? Le teorie sui c.d. “posthumous rights”. - 4. La tutela della dignità vale anche dopo la morte? - 5. Quali diritti possono vantare i familiari dei migranti scomparsi? Il c.d. “right to know the truth”. – 6. Brevi riflessioni conclusive e questioni aperte.
Abstract (in italiano)
Il contributo affronta il drammatico fenomeno dei migranti scomparsi durante l’attraversata del Mediterraneo i cui corpi non vengono recuperati e, anche se recuperati, essi non vengono identificati e quindi seppelliti in tombe anonime nei cimiteri siciliani. Il tema comporta problematiche non solo pratiche, dovute alle difficoltà tecniche dell’identificazione e ai costi delle operazioni di recupero, ma anche giuridiche. In particolare, l’analisi è condotta su due piani differenti: da un lato, si vuole analizzare la posizione giuridica dei migranti defunti, cercando di comprendere se la dignità e la pluralità di interessi connessi all’identificazione possano trovare una tutela giuridica post-mortem; d’altro lato, l’analisi si concentra sulla posizione giuridica dei familiari delle persone scomparse, valutando se la mancata identificazione dei corpi dei loro cari possa incidere sui loro diritti ed in particolare sul c.d. “right to know the truth”.
Abstract (in inglese)
The paper focuses on the dramatic phenomenon of missing migrants in the Mediterranean Sea, whose bodies are not recovered or identified and end up buried in anonymous graves in Sicilian cemeteries. This situation involves a series of issues both practical, due to the technical difficulties related to the identification of the bodies and the high cost of those operations, and legal. More specifically, the paper focuses on two different levels of analysis: on the one hand, it is necessary to analyse the position of dead migrants in order to understand if the dignity and the plurality of interests related to identification might be guaranteed after death; on the other hand, the analysis focuses on the legal position of missing migrants’ relatives in order to assess whether the lack of a proper identification could represent a violation of their rights and especially of the “right to know the truth”.
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17 GENNAIO 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa: scopo e impostazione dell’indagine. – 2. La regola dell’esaurimento dei rimedi interni: l’interpretazione “flessibile” nella giurisprudenza della Corte EDU. – 3. La ‘neutralizzazione’ della regola nei ricorsi riguardanti una legge o un’omissione legislativa. – 4. Relazioni e contraddizioni tra i due tipi di giudizio – 5. Osservazioni conclusive.
Abstract (in italiano)
Il presente lavoro intende concentrarsi su un filone specifico della giurisprudenza sovranazionale, che mostra la tendenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo a dichiarare ricevibili sia ricorsi senza il completo esaurimento dei rimedi interni sia ricorsi ‘in via diretta’, ovvero senza l’esperimento di alcun giudizio nazionale. In particolare, si è posta l’attenzione su alcuni casi emblematici in cui la Corte EDU ha dichiarato ricevibili tali ricorsi riguardanti la violazione di parametri convenzionali da parte di una legge (cfr. C. EDU, Parrillo c. Italia, 2015; C. EDU, Costa Pavan c. Italia, 2012) o di un’omissione legislativa (cfr. C. EDU Oliari c. Italia, 2015; C. EDU Azzolina c. Italia, 2017; C. EDU Cordella c. Italia, 2019). L’analisi casistica si è prefissa due obiettivi: a) individuare le circostanze che inducono la Corte di Strasburgo ad un’interpretazione “flessibile” della condizione di ricevibilità di cui all’art. 35, par. 1 CEDU; b) esaminare le conseguenze di tale tendenza sovranazionale sul giudizio costituzionale in via incidentale.
Abstract (in inglese)
The paper focuses on supranational case law which shows the trend of the European Court of Human Rights to declare an application admissible even if the applicant has not exhausted domestic remedies. More specifically, the analysis has drawn attention to emblematic cases in which the ECtHR has declared admissible these applications concerning the violation of conventional rights by national laws (see ECtHR, Parrillo v. Italy, 2015 ECtHR, Costa Pavan v. Italy, 2012) or by legislative gaps (see ECtHR Oliari v. Italy, 2015; ECtHR Azzolina c. Italy, 2017; ECtHR Cordella v. Italy, 2019). The paper aims: (a) to investigate the circumstances which lead the ECtHR to apply the rule under Article 35, par. 1 ECHR “with some degree of flexibility”; (b) to examine the consequences of this supranational case law on Italian Constitutional judgement.
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