Abstract (in italiano)
Il contributo approfondisce i termini con cui, all’interno del nostro ordinamento regionale, convivono e sono destinati ad interagire i principi di specialità e differenziazione. Tale problematica è emersa soprattutto di recente, allorquando l’uniformità che tradizionalmente caratterizza l’assetto regionale, rispetto alla quale le Regioni a statuto speciale rappresentano una importante eccezione, è stata ulteriormente incrinata dalle trattative avviate da numerose Regioni a statuto ordinario con lo Stato per differenziarsi sulla base del procedimento all’art. 116, c. 3 Cost.
L’analisi prende le mosse da una ricostruzione dei diversi fondamenti, teorici e sistematici, che valgono a distinguere specialità e differenziazione, per poi ripercorrere i fenomeni che, nel corso della storia repubblicana e nella prassi più recente, hanno sostanzialmente determinato una convergenza di fatto tra i due tipi di Regione. Questa analisi viene condotta sia in termini generali, sia dal punto di vista di alcune delle principali forme di autonomia riconosciute dalla Costituzione a queste Regioni.
In considerazione di questi fenomeni, il contributo propone una riconsiderazione tanto di specialità quanto di differenziazione alla luce di una matrice comune, fondata sulle specificità territoriali e sul principio di differenziazione. In accordo con questa visione, si sottolinea la necessità che la specialità debba essere “attualizzata”, mentre la differenziazione debba essere “provata”. In conclusione si suggerisce come le recenti proposte avanzate da alcune Regioni durante l’emergenza pandemica possano essere un utile banco per mettere alla prova le proposte qui avanzate.