Abstract (in italiano)
L’art. 94, c. 2 Cost. prescrive che ciascuna Camera accordi o revochi la fiducia al Governo mediante l’approvazione di una mozione motivata. Nell’ambito della storia repubblicana, le forze politiche si sono conformate a questa norma solo formalmente, approvando mozioni di fiducia il cui contenuto rinviava alle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei Ministri (i.e. mozioni ob relationem). In opposizione a questa prassi, il contributo sottolinea l’esigenza del rispetto sostanziale dell’obbligo di motivazione ex art. 94, c. 2 Cost., fornendo un’inedita ratio giustificatrice legata al principio di pubblicità dei processi di governo.