SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Le difficoltà alle quali va incontro il tentativo di stabilire se si dia una nuova stagione per il sindacato accentrato di costituzionalità, a motivo della mobilità dei punti di vista e della relatività delle qualificazioni ad essa conseguenti, specie per il rilievo che va assegnato a fattori di contesto nella risoluzione dei casi. – 2. La pluralità delle cause che spingono per il “riaccentramento” del sindacato, il concorso allo stesso offerto dai giudici comuni, tanto in fase di apertura del sindacato stesso quanto in sede di “esecuzione” dei verdetti della Corte, la tendenza viepiù marcata a far prevalere in rilevante misura l’“anima” politica su quella giurisdizionale della Corte. – 3. La spinta data dalle emergenze in genere al “riaccentramento”, col sacrificio che però non di rado si ha delle ragioni della Costituzione davanti alle ragioni delle emergenze stesse, e la motivazione dalla Corte addotta a suo sostegno al piano delle relazioni interordinamentali (note critiche a riguardo dell’indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 269 del 2017, per i rischi che esso fa correre alla tipicità dei ruoli istituzionali e gli inconvenienti suscettibili di aversene a carico dei diritti). – 4. Doppia pregiudizialità e riflessi sugli equilibri tra legislazione e giurisdizione (e, perciò, sulla tenuta dello Stato costituzionale). – 5. “Riaccentramento” del sindacato ed abusi nell’utilizzo delle tecniche decisorie (con specifica attenzione alla interpretazione conforme), da parte dei giudici comuni come pure del giudice costituzionale, da se medesimo portato ad assoggettarsi ad un’autentica mutazione genetica. – 6. Notazioni finali a riguardo delle aporie teoriche di costruzione cui dà vita il modo con cui, a giudizio della Consulta, vanno risolte le antinomie tra diritto interno e diritto eurounitario e la sollecitazione che, per effetto dell’“accentramento” del sindacato sulle questioni riguardanti i diritti fondamentali, potrebbe aversene per un complessivo ripensamento della nozione di “valore di legge”, riferita ad ogni atto o fatto di normazione idoneo ad incidere sui diritti stessi.