Abstract (in italiano)
Con Sentenza numero 217/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato, siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione, anziché direttamente anticipati dallo Stato. Nonostante questo radicale cambiamento, ci sono ancora alcuni esperti che lavorano nel processo civile senza avere la certezza di percepire un compenso.