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19 SETTEMBRE 2018
SOMMARIO: 1. Dal carattere rigido delle Carte fondamentali alla previsione di un potere – limitato – di revisione costituzionale; 2. L’immutabilità della forma repubblicana; 3. L’espansione del limite rappresentato dalla forma istituzionale accolta in Costituzione; 4. Principi supremi e diritti inviolabili; 4.1. Il circuito democratico-rappresentativo; 4.2. I vincoli conseguenti a una certa idea di democrazia economica; 5. Le garanzie dei limiti giuridici alla revisione della Costituzione: dal sindacato della Corte costituzionale al potere “interdittivo” del Presidente della Repubblica; 6. L’art. 139 come fattispecie “necessariamente aperta”.
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18 SETTEMBRE 2015
SOMMARIO: 1. Premessa. Definizione delle linee generali della ricerca e delimitazione dell’ambito d’indagine. – 2. La posizione di autonomia degli organi costituzionali: ricostruzione in chiave istituzionale delle prerogative a presidio dell’indipendenza e natura sovrana degli organi costituzionali. – 3. Ratio dell’autodichia e limitazione dell’intervento della giurisdizione nelle vicende interne agli organi costituzionali. Le elaborazioni della dottrina. [segue]
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30 MAGGIO 2022
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Teoria assiologico-sostanziale della Costituzione, principio di apertura al diritto internazionale e sovranazionale e ad ordinamenti statali, comparazione giuridica. – 2. Carattere “intercostituzionale” della Costituzione, “dialogo” intergiurisprudenziale e comparazione giuridica quale strumento necessario al fine della opportuna messa a fuoco della identità costituzionale. – 3. La struttura “intercostituzionale” della identità costituzionale e il principio della massimizzazione della tutela dei diritti quale Grundnorm idonea a darne il riconoscimento e ad assicurarne l’affermazione, in ragione delle mobili connotazioni dei casi ed alla luce delle condizioni oggettive di contesto.
Abstract (in italiano)
Il contributo indaga sull’apporto, necessario ma non sufficiente, che la comparazione giuridica è in grado di fornire alla definizione dell’essenza dell’identità costituzionale. Attraverso il dialogo tra Corti si ridefinisce il carattere “intercostituzionale” delle Costituzioni, il quale deve tendere alla massimizzazione della tutela dei diritti, pur nella difficoltà di stabilire quale Carta offra una garanzia più intensa.
Abstract (in inglese)
The essay investigates the contribution, necessary but not sufficient, that legal comparison is able to provide to the definition of the essence of constitutional identity. Through the dialogue between Courts, the “inter-constitutional” character of the Constitutions is redefined, which must aim at maximizing the protection of rights, despite the difficulty of establishing which Charter offers a more intense guarantee.
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14 SETTEMBRE 2012
SOMMARIO: 1. Lo scarto tra bisogni e risorse, i limiti palesati dagli Stati e dalle organizzazioni di cui essi fanno parte (per ciò che qui specificamente importa, l’Unione europea) nel far fronte alla crisi economica, i quattro piani sui quali si disporrà la riflessione che si passa ora a svolgere. – 2. I segni lasciati dalla crisi sugli equilibri interni alla forma di governo ed al sistema delle fonti, la sempre più vistosa lacerazione della rappresentanza politica e la conseguente accelerazione del processo in corso di “giurisdizionalizzazione” dei conflitti politici e delle domande sociali. [segue]
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10 OTTOBRE 2022
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Lacune, originarie e sopravvenute, e vuoti costituzionali. – 2. Le specie di
vuoti, con particolare riguardo a quelli conseguenti al riconoscimento del valore del
pluralismo e dei “nuovi” diritti fondamentali. – 3. La revisione dell’art. 9 Cost.:
aggiornamento di un principio fondamentale preesistente o nuovo principio fondamentale?
– 4. La micidiale questione teorica relativa alla verifica della estensione delle lacune ed alla
misurazione delle innovazioni richieste per colmarle, sì da ricongiungere in modo congruo
forma e materia costituzionale, in atto sempre più discoste e tendenti ad allontanarsi
ulteriormente l’una dall’altra. – 5. Il silenzio costituzionale del potere costituente, ovverosia
i casi, non infrequenti, in cui l’avvento di quest’ultimo non si accompagna alla formale
rimozione della Carta previgente ed alla sua sostituzione con una nuova.
Abstract (in italiano)
Dopo aver distinto le lacune dai vuoti costituzionali, lo scritto ne indaga le specie, soffermandosi
specificamente sull’ardua questione teorica relativa alla misurazione della loro estensione e, di
conseguenza, alle innovazioni richieste al fine di porvi rimedio, soffermandosi quindi su quelle
riguardanti gli enunciati espressivi di principi fondamentali. Conclude lo studio una breve
riflessione sul significato del silenzio costituzionale del potere costituente, vale a dire sui casi, non
infrequenti, in cui l’avvento di quest’ultimo non si accompagni alla rimozione della Carta in vigore
ed alla sua sostituzione con una nuova.
Abstract (in inglese)
After having distinguished constitutional “lacunas” and constitutional “voids”, the paper
investigates their species, focusing specifically on the difficult theoretical question relating to the
measurement of their extension and, consequently, the innovations required in order to remedy
them, thus focusing on those expressive of fundamental principles. The study concludes with a brief
reflection on the meaning of the constitutional “silence” of the constituent power, that is, on the not
infrequent cases in which the advent of the constituent power is not accompanied by the removal of
the current Constitution and its replacement with a new one.
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19 GIUGNO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Le convenzioni come regole, in quanto tali tendenti a convertirsi in regolarità, connotate da media osservanza. – 2. L’indebita confusione, di cui si ha non infrequente riscontro, tra il singolo fatto o comportamento e la regola che lo concerne e governa, e il riconoscimento della natura delle regole stesse demandato a consuetudini culturali diffuse e radicate nel corpo sociale e tra gli operatori istituzionali. – 3. L’abbandono di buona parte delle vecchie regolarità, non accompagnato tuttavia dall’affermazione di nuove, in un contesto sfavorevole alla loro venuta alla luce. – 4. Una questione di cruciale rilievo: la crisi delle regole della politica fatalmente contagia la Costituzione, pregiudicandone gravemente l’integra trasmissione nel tempo e il fisiologico svolgimento delle relazioni istituzionali. – 5. Vicende istituzionali in ambito interno e relazioni interordinamentali: in ispecie, il carattere “composito” della forma di governo e, più ancora, il carattere “intercostituzionale” della Costituzione, e i riflessi conseguenti al venir meno delle regolarità, con ciò che esse rappresentano per un lineare svolgimento delle dinamiche istituzionali.
Abstract (in italiano)
Partendo dal presupposto che la media osservanza delle consuetudini costituzionali da parte dei loro destinatari è un elemento che consente di riscontrarne l’esistenza, l’Autore nega che le inusuali esperienze politico-istituzionali di oggi stiano portando alla formazione di nuove regole. Data l’attuale congiuntura in cui manca un sistema di partiti, gli operatori politici sono in difficoltà e il contesto politico è connotato da continue emergenze, le vecchie regole sono state infatti sostituite da comportamenti. L’assenza di regolarità priva la Costituzione di un importante supporto e per trasmettersi integra nel tempo e a tale situazione non può porre efficace rimedio l’affermazione di regolarità a livello sovranazionale. In conclusione, lo stato costituzionale potrà sopravvivere ove la congiuntura attuale costituisca una partentesi che si chiude e non ci cronicizza nel tempo.
Abstract (in inglese)
Assuming that the average observance of constitutional customs by their recipients is an element that proves their existence, the Author denies that the current institutional experiences are leading to new rules. A party system is lacking, political actors are in crisis and the political context is characterized by constant emergencies: therefore, the old rules have not been replaced by new rules but behaviors. The absence of regularity deprives the Constitution of an important support and in order to preserve the Constitution safe over time, the formation of regularity at a supranational level is not enough. In conclusion, the constitutional state can survive if the current situation constitutes a limited perdiod and does not chronicise us over time.
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20 GIUGNO 2018
SOMMARIO: 1. La nozione larga di “modifica tacita” qui accolta e la questione teoricamente complessa ri- guardante la determinazione della misura entro la quale ciascuna modifica deve contenersi al fine di poter essere sopportata ed assorbita dalla Costituzione senza che questa smarrisca la propria identità. – 2. Ne- cessità di ambientare lo studio delle modifiche tacite dal punto di vista dei diritti fondamentali, le quattro principali torsioni del disegno costituzionale affermatesi nell’esperienza, l’allargamento dell’arena dei di- ritti e il conseguente affinamento delle tecniche decisorie utilizzate a salvaguardia di questi ultimi, col ri- schio che tuttavia esso fa correre di un abnorme innalzamento del tasso di politicità dei giudizi. [segue]
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20 GIUGNO 2018
SOMMARIO: 1. Prima questione: si può espandere, per via di revisione, il “nucleo duro” della Costituzione? – 2. Esempi di modifiche possibili dei principi fondamentali (con specifico riguardo agli artt. 9, 11, 12, 138). – 3. Le obiezioni che possono farsi alla tesi favorevole alle modifiche dei principi, il loro superamento, il regime che è da riconoscere agli atti di revisione, sotto lo specifico aspetto della loro assoggettabilità a sindacato di costituzionalità, per un verso, e, per un altro verso, alla loro attitudine a porsi a parametro di leggi costituzionali a venire. – 4. Seconda questione: esistono davvero, nei fatti, le condizioni per far valere i limiti alla revisione costituzionale e, se sì, quale ne può essere la estensione? In particolare, la trasmissione dei limiti da una norma all’altra e da un grado all’altro della scala gerarchica. – 5. Terza questione: quando la revisione è doverosa, quando opportuna, quando inopportuna.
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22 DICEMBRE 2018
SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. Il “diritto-dovere” o il “dovere-diritto” dei genitori di curare i figli? Una prospettiva di analisi alla ricerca degli “ossimori costituzionali”. - 2. Le ipotesi di “frizione” fra la dimensione del dovere e quella del diritto dei genitori al cospetto dei diritti alla salute e all’autodeterminazione dei figli. - 2.1. La chirurgia estetica e le marchiature estetiche: quale margine di autonomia decisionale riconoscere al figlio nelle scelte estetiche che riguardano il corpo? - 2.2. L’intersessualismo: se e con quali modalità orientare la scelta del sesso del figlio? - 2.3. Le vaccinazioni (obbligatorie e raccomandate): il diritto di cura dei genitori e le scelte dell’ordinamento, fra evoluzione scientifica e tutela della salute (anche) collettiva. - 2.4. L’intervento interruttivo di gravidanza: il ruolo (solo) eventuale e (comunque) non determinante dei genitori. [segue...]
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30 SETTEMBRE 2016
Nell’analizzare il tema oggetto della mia tesi di dottorato non potevo non partire dalla più che nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano. Questa teoria si afferma in polemica con le concezioni giuspositivistiche e statalistiche che riducevano tutto il diritto allo Stato.
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02 AGOSTO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. L’alternativa mandato/indipendenza del rappresentante: un falso problema alla luce dei molteplici significati della rappresentanza politica. 2. Divieto di mandato imperativo e principio di rappresentanza della Nazione. 3. La rappresentanza politica responsiva: la partecipazione dei cittadini alla direzione politica dello Stato attraverso i partiti e il divieto di mandato imperativo nella Costituzione repubblicana 4. Segue. Partiti politici, gruppi parlamentari e art. 67 Cost. come fondamento di una rappresentanza politica responsiva alle istanze della società civile. Dai regolamenti parlamentari del 1971 alla fine della centralità parlamentare. 5. Partiti politici, gruppi parlamentari e articolo 67 della Costituzione nella c.d. transizione istituzionale. L’esplosione del transfughismo parlamentare. 6. L’autonomia organizzativa dei gruppi e il problema dell’efficacia giuridica delle prescrizioni statutarie. Il controllo sugli statuti: Presidente d’Assemblea o Corte costituzionale? 7. Segue. I diritti di partecipazione del rappresentante della Nazione al processo politico-parlamentare. 8. L’ingresso di forze politiche populiste in Parlamento. Riflessioni sul divieto di mandato imperativo: tra proposte di riforma costituzionale e futuro della democrazia.
Abstract (in italiano)
Il saggio riflette sulle modalità di svolgimento del mandato rappresentativo alla luce delle trasformazioni che l’attività parlamentare ha subito nell’evoluzione della forma di governo, cercando di evidenziare come tali trasformazioni stiano contaminando le funzioni ascritte alla rappresentanza politica. Si sottolinea in particolare l’insufficienza delle riforme regolamentari approvate allo scopo di rilegittimare la rappresentanza in quanto la crisi di quest’ultima coinvolge la crisi dei partiti politici come organismi chiamati a organizzare il consenso e a mediare il rapporto tra elettori ed eletti. Si argomenta infine la possibile, maggiore valorizzazione delle prerogative del singolo parlamentare come fattore di rilancio (non esclusivo ma irrinunciabile) della funzione intermediatrice dei partiti.
Abstract (in inglese)
The essay examines the way to carry out the parliamentary mandate in the light of the transformations undergone by parliamentary activity in the evolution of the form of government, trying to highlight how such transformations are affecting the specific functions of political representation. It is noted, in particular, that there is an insufficiency of the regulatory reforms approved in order to re-legitimize representation since the crisis of the latter entails the crisis of political parties as bodies called to organize consensus and mediate the relationship between voters and elected representatives. Finally, the essay takes into consideration the possible growing value given to the prerogatives of the single parliamentarian as a factor of relaunching (not exclusive but essential) of the intermediary function of the parties.
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09 GENNAIO 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. L’istituzione nel 2017 della cooperazione strutturata permanente (PESCO). – 2. Il problema della compatibilità della PESCO con l’art. 11 della Costituzione. – 2.1. Il ripudio della guerra e la promozione della pace nella Costituzione italiana. – 2.2. La “guerra giusta”, le “nuove guerre” e la necessità di riaffermare il principio pacifista. – 3. Il problema del limitato ruolo del Parlamento europeo nel settore della sicurezza e della difesa. – 3.1. L’attuale disciplina dei processi decisionali relativi a PESCO e alle politiche di difesa comune e l’assenza di un’adeguata forma di controllo democratico di livello sovranazionale. – 3.2. Il precedente storico della Comunità europea di difesa. – 3.3. Le ragioni giuridiche, anche di natura costituzionale, che suggeriscono la necessità di coinvolgere il Parlamento europeo nelle decisioni politiche in materia di sicurezza e difesa.
Abstract (in italiano)
L’articolo prende in esame le implicazioni derivanti dall’istituzione nel 2017 della “cooperazione strutturata permanente in materia di sicurezza e difesa” (PESCO), che potrebbe portare alla graduale costruzione di una forza militare europea. Da un lato, mira a verificare la compatibilità tra alcune delle finalità dichiarate della cooperazione strutturata permanente e il principio pacifista sancito dall’art. 11 della Costituzione italiana. Dall’altro lato, cerca di dimostrare che l’attuale organizzazione istituzionale della difesa comune europea così come configurata dai Trattati, che vede il Parlamento europeo in una posizione assolutamente marginale, potrebbe confliggere con alcuni principi fondamentali che sono direttamente sanciti dagli stessi Trattati europei, come il principio della democrazia rappresentativa.
Abstract (in inglese)
The article examines the implications of the creation in 2017 of a “Permanent Structured Cooperation on security and defence” (PESCO), that could lead to the gradual construction of a European Army. On the one hand, it aims to verify the compliance of some of the purposes of PESCO with the pacifist principle enshrined in Article 11 of the Italian Constitution. On the other hand, it tries to demonstrate that the current governance of the common European defence established by the Treaties, in which the European Parliament has an absolutely marginal position, could conflict with some fundamental principles that are directly laid down in the European Treaties themselves, such as the principle of representative democracy.
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19 GIUGNO 2019
Abstract (in italiano)
Nel saggio, l’Autore cerca di trovare una risposta al quesito posto nel titolo, cominciando dall’analisi della dottrina sul tema dei doveri costituzionali – che si rileva assai prolifica negli ultimi anni dopo un lungo periodo di apparente disinteresse per la tematica.
L’Autore sottolinea il differente approccio ai diritti e ai doveri costituzionali nelle diverse fasi storiche, registrando una netta contrapposizione tra la scelta operata dai Costituenti, per i quali diritti e doveri erano tutt’altro che termini ossimorici, e l’esperienza repubblicana durante la quale il rapporto tra i diritti e i doveri si è reso antagonistico, con una predominanza dei primi sui secondi.
Nel saggio sono individuate alcune delle ragioni che spiegano tale tendenza e si propone quella che viene definita una “pedagogia costituzionale” volta a rinsaldare il rapporto tra persona e comunità e, parallelamente, tra diritti e doveri.
Abstract (in inglese)
In the essay “The dutifulness of rights: an analysis of a constitutional oxymoron?” the Author seeks to answer to the question posed examining firstly the literature on the topic of the constitutional duties – which increased significantly in the last decade.
The Author emphasises the different approach to duties and rights throughout the years: in the Constitutional Assembly duties and rights were similar and deeply connected; conversely, in the Republican experience the relationship between rights and duties became antagonistic, with a clear predominance of the former over the latter.
The essay identifies some of the reasons that explain this trend. Finally, the Author proposes the so called “constitutional pedagogy” approach that aim to boost the relationship between individuals and community as well as rights and duties.
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14 SETTEMBRE 2012
O trabalho trata da problemática da “constituição econômica” no constitucionalismo brasileiro pós-1988. Recuperando o debate levado a cabo no Brasil, que começa com a “Subcomissão do Itamarati”, criada na esteira da Revolução de 30, e evolui nas Assembleias Constituintes de 1933/1934, 1946 e 1987/1988, apresenta uma visão panorâmica da articulação – no processo político-constituinte - entre economia, política e constituição. [segue]
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18 GENNAIO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Mutamenti di regime e resistenza della dogmatica giuridica. – 3. Il tema della revisione costituzionale oggi. – 4. La legalità formale, i limiti di legittimità e la legittimazione dei processi di mutamento/revisione costituzionale.
Abstract (in italiano)
Il tema della revisione costituzionale conduce l’Autore ad interrogarsi in primis sulla tenuta del formalismo e, più in particolare, su quali e quanti vincoli la Costituzione, come testo normativo, ponga all’interprete durante i cambiamenti di regime.
Come insegna l’esperienza drammatica del Nazionalsocialismo, nuove istanze e ideologie possono entrare in conflitto con la dogmatica giuridica fino a smantellare il diritto positivo esistente, richiedendo, a tal fine, l’imprescindibile adesione della classe dei giuristi.
Tuttavia, anche senza ricorrere all’esempio dei totalitarismi, all’Autore preme sottolineare come i mutamenti politici richiedano allo studioso di guardare ai rapporti tra Stato, Costituzione, società civile e sistema normativo.
Con espresso riferimento alla situazione italiana, facendo tesoro del contributo della più autorevole dottrina, in particolare della lettura di Vezio Crisafulli, l’Autore sottolinea come anche i mutamenti possano essere giuridicamente legittimi se riconoscono nella legge di revisione costituzionale una specifica e idonea fonte di produzione del diritto; l’unica realmente in grado di assicurare l’ampio consenso sul testo costituzionale e l’unità politica intorno alla Costituzione.
Abstract (in inglese)
The issue of constitutional revision leads the Author, first of all, to question the meaning of formalism and in particular, during regime changes, how many and which limits the interpreter of Constitution, as a normative text, has to respect.
As taught by the dramatic experience of National Socialism , new instances and ideologies can conflict with legal dogmatics until the destruction of the existing positive laws, requiring, for this purpose, the jurists’group necessary accession.
However, even without the example of totalitarianism, the Author wants to emphasize how political changes require the scholars to look at the relationship between State, Constitution, civil society and normative system.
With respect to Italian situation, treasuring the contribution of the most authoritative doctrine, in particular the reading of Vezio Crisafulli, the Author emphasize how changes can be legally legitimate only if they recognize that the revison law is a specific and suitable law source; the only able to provide a broad consensus on the constitutional text and the political unity about Constitution.
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24 OTTOBRE 2018
SOMMARIO: I Parte: questioni teoriche. 1. Stabilità e mutamento versus stabilità e proiezione nel tempo della Costituzione. 2. Il problema della modifica della disposizione sulla revisione. II Parte : la natura dell’articolo 138. 3. Il Parlamento come sede della rigidità e la sua crisi. 4. L’influenza del sistema elettorale sulla garanzia della rigidità. 5. La revisione costituzionale come garanzia del compromesso costituzionale, ancora? III Parte: la derogabilità e la modificabilità dell’articolo 138. 6. La semplificazione/accelerazione del procedimento quale profilo unitario delle deroghe praticate. 6.1. L’iniziativa del 1993. 6.2. L’iniziativa del 1997. 6.3. Il d.d.l. cost. A.S. n. 813 del 2013. 7. Segue. Il referendum confermativo obbligatorio del ’93 e del ‘97. 8. L’inammissibilità del procedimento derogatorio. 9. Le ipotesi di modifica del procedimento di revisione. 10. Conclusioni.
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20 MARZO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa. I beni economici all’interno dei rapporti produttivi disciplinati dalla Costituzio-ne. – 2. Il secondo periodo del primo comma dell’art. 42 Cost.: una disposizione che disciplina una speci-fica modalità di uso dei beni. – 3. L’utilizzazione dei beni appartenenti allo Stato: l’attività economica pubblica. – 3.1 (segue): la particolare dimensione dei beni pubblici implicati in un’attività economica sta-tale. – 4. Riflessioni conclusive. I beni economici appartenenti allo Stato fra passato, presente e futuro.
Abstract (in italiano)
L’intento del lavoro è di proporre una chiave di lettura della disciplina costituzionale dell’intervento pubblico nell’economia a partire dal dettato di cui all’art. 42 Cost. Nel primo comma della disposizione, accanto alla nota enunciazione sulla proprietà pubblica e privata, si dispone anche l’appartenenza dei beni economici “allo Stato, ad enti o a privati”. Il tentativo è di individuare una dimensione a sé stante di questa norma, come tale espressiva dell’attitudine paritaria dei tre soggetti a disporre dei mezzi di produzione per operare nell’economia. Ciò, dal punto di vista dello Stato, costituisce un fattore di novità visto che, nell’ordinamento giuridico precedente, tale prerogativa era, in linea di massima, appannaggio dei privati. Allo Stato è dunque rimessa una scelta elastica di ingresso o di uscita dai rapporti produttivi a seconda delle esigenze di ogni epoca. Elasticità di scelta che appare, oggi, in crisi in seguito all’apertura a un’economia globalizzata e competitiva.
Abstract (in inglese)
The intent of the work is to propose a key to understanding the constitutional discipline of public intervention in the economy starting from the art. 42 Cost. In the first paragraph of the provision, next to the well-known wording on the public and private property, it also arranges the belonging of the economic goods “to the State, to institutions or to private individuals”. The attempt is to identify an autonomous dimension of this provision, as such expressive of the equal attitude of the three subjects to dispose of means of production to operate in the economy. This, from the point of view of the State, constitutes a factor of novelty since, in the previous legal order, this prerogative was, in principle, of the private subjects. The State is therefore given an elastic choice of entry or exit from productive relationships according to the needs of each time. Elasticity of choice that appears today in crisis following the opening up to a globalized and competitive economy.
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30 GIUGNO 2019
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Introduzione e ipotesi di lavoro della relazione: le convenzioni costituzionali come regole di politica costituzionale prodotte dal mutamento del quadro politico e che contribuiscono a determinare la realtà della forma di governo. – 2. Il mutamento del quadro politico nella XVII legislatura (2013-2018) e nel primo anno della corrente (XVIII) legislatura. – 3. Una prima “mappatura” delle convenzioni costituzionali dal punto di svolta del 2013 a oggi. Alla ricerca di casi della vita e di casi di scuola nelle vicende costituzionali più recenti. – 4. Le convenzioni costituzionali nella fase di investitura degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale: a) l’elezione del Presidente della Repubblica, b) il procedimento di formazione del Governo, c) l’elezione dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune (e le nomine da parte presidenziale), d) l’elezione dei membri laici del CSM da parte del Parlamento in seduta comune (e dei membri laici dei Consigli di presidenza delle magistrature speciali da parte delle Camere). – 5. Le convenzioni costituzionali nel concreto funzionamento della forma di governo: a) nella struttura del Governo e nei rapporti tra gli organi del Governo, b) nelle relazioni tra gli organi costituzionali, c) nella vita parlamentare. – 6. Alcuni primi rilievi conclusivi e una domanda (per un futuro percorso di ricerca): un contesto politico-costituzionale in perenne trasformazione può produrre un insieme di regole convenzionali destinato a durare nel tempo?
Abstract (in italiano)
Il lavoro analizza come il mutamento del quadro politico, intervenuto nella XVII legislatura (2013-2018) e sviluppatosi nel primo anno della corrente (XVIII) legislatura, abbia profondamente modificato le principali convenzioni costituzionali esistenti nel nostro ordinamento costituzionale e che condizionano lo svolgimento della forma di governo, senza peraltro che siano emerse sinora nuove regole convenzionali in grado di sostituirsi a quelle precedenti. Ciò in ragione soprattutto della grande instabilità del sistema politico e partitico che impedisce che possano consolidarsi e conservarsi nel tempo elementi convenzionali, in grado di distinguersi e affermarsi tra i numerosi materiali costituzionali fattuali che pure hanno contraddistinto il periodo preso particolarmente in esame.
Abstract (in inglese)
This paper analyzes the political changes of the XVII legislature and of the first year of XVIII legislature, that changed deeply the main conventions of constitutional system, which influences the Italian parliamentary form of government. The great instability and volatility of the political system prevents that they can be born and develop new conventions able to substitute the old conventions no longer utilizable.
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24 DICEMBRE 2018
SOMMARIO: 1. Premessa: la struttura del lavoro. – 2. Il perimetro dell’analisi: il procedimento parlamentare delle leggi “di revisione della Costituzione”, alla luce delle (sole) disposizioni dell’art. 138 Cost. – 3. La fase parlamentare come momento decisionale primario (temporalmente e assiologicamente) nel procedimento complessivo di revisione costituzionale. – 4. L’evoluzione delle interpretazioni delle regole relative alla fase parlamentare del procedimento ex art. 138 Cost. e del loro completamento regolamentare. – 4.1. “Alternatività” e “consecutività” delle deliberazioni rispetto alla navette. – 4.2. La prima pratica della “consecutività” e le riforme regolamentari che hanno condotto alla “alternatività”. – 4.3. Le limitazioni alla seconda deliberazione (e le critiche a tale soluzione). – 5. La scarsa specialità procedurale della prima deliberazione e il riferimento alle “forme” e alle “procedure” del procedimento legislativo. – 6. La distinzione della revisione costituzionale dalla funzione legislativa nella classificazione delle funzioni parlamentari. – 6.1. L’invarianza nella (proto?-)fase di iniziativa. – 6.2. Un precedente da analizzare meglio: la “riapertura” del testo nel 1993. – 6.3. Revisione costituzionale e funzione legislativa come species distinte del procedimento di decisione parlamentare. – 7. Conclusioni. Valorizzare la fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale tornando alla “consecutività”.
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01 OTTOBRE 2013
Todos los manuales de derecho constitucional refieren, como habitual canon interpretativo, el que impone al juez, cuando una disposición de ley es susceptible de dos (o más) interpretaciones, la una disconforme y la otra conforme a la Constitución, la preferencia de esta última. [segue]
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