Abstract (in italiano)
L’articolo affronta il tema della singolare condizione di equilibrio fra discrezionalità e doverosità in
cui versa, almeno da un punto di vista teorico, il ricorso governativo nel giudizio in via principale,
tentando di offrirne un sintetico bilancio, specialmente alla luce dell’esperienza applicativa
all’indomani della revisione costituzionale del 2001 e provando a immaginare quali possibili
ricadute l’eventualità dell’attuazione del regionalismo differenziato ex art. 116, comma 3, Cost.
potrebbe generare sul rilevato duplice significato di tale giudizio, accentuandone o meno il profilo
oggettivo di controllo di costituzionalità delle leggi da parte dello Stato.