INTRODUZIONE
Con la sent. n. 242 del 2019 la Corte costituzionale ha individuato, nel ritagliare l’art. 580 c.p., rubricato “istigazione o aiuto al suicidio”, precise condizioni di non punibilità per il terzo che voglia esaudire il proposito suicidario di un altro soggetto.
Ai fini dell’assistenza di terzi le condizioni in cui deve versare il soggetto che intenda porre fine alla propria vita sono:
- la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;
- la presenza di una patologia irreversibile e di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dalla persona stessa intollerabili;
- la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale (condizione, questa, su cui la Corte costituzionale è tornata in occasione prima, della sent. n. 135 del 2024 e, poi, della sent. n. 66 del 2025, andandone a specificare il contenuto).
A fronte di tale intervento manipolativo la Corte ha sottolineato – a più riprese, anche in occasione dell’adozione delle sentt. nn. 135 del 2024 e 66 del 2025 – l’urgenza di un intervento legislativo di disciplina della materia del suicidio assistito.