Abstract (in italiano)
Il diritto ad un luogo di culto, compreso nel più ampio concetto di libertà religiosa, va inquadrato nel nostro ordinamento alla luce del principio di laicità dello Stato e della eguale libertà delle confessioni religiose. Esso trova implicito riconoscimento non solo all’interno della nostra Costituzione (nel combinato degli articoli 19 e 8), ma anche nelle carte sovranazionali dei diritti, in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo all’art. 9.
L’indagine condotta nel presente contributo – dopo aver inquadrato le basi giuridiche del diritto ad un luogo di culto, anche tenendo conto delle sue ricadute sociali – si sofferma sull’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo che lo riguarda, al fine di verificare come innanzi ai “supremi giudici dei diritti”, nazionali e sovranazionali, tale diritto abbia ottenuto protezione. In particolare, si cercherà di individuare possibili punti di convergenza o di divergenza nelle posizioni tra le due Corti, anche determinati dal loro diverso funzionamento.