LA REPLICA
Al termine della gentile recensione al mio volumetto Il rule of law come problema, il professor Luigi Melica riprende le aporie che ho incontrato nell’analisi della nozione di rule of law e nella sua applicazione, per chiedersi
Considerando la difficile esportabilità del modello occidentale di costituzionalismo democratico e dato atto di come i diversi autoritarismi se ne siano impossessati a scopi puramente speculativi e di convenienza, ossia fregiandosi di avere una Costituzione senza avere intenzione di consolidarsi democraticamente, la domanda potrebbe essere la seguente: che fine fa il rule of law? Resta unito, nella buona e nella cattiva sorte, al costituzionalismo democratico, oppure, laddove le distanze culturali sono evidenti e i congegni istituzionali che assicurano autonomia e indipendenza al potere giudiziario sono carenti, può ritrovare un suo spazio, divenendo il trait d’union tra le due forme di Stato? Insomma, ciò che nelle conclusioni di Pin costituisce un “problema costituzionale”, se reso più “asciutto” negli elementi costitutivi e portato fuori dal guscio del costituzionalismo democratico, può tornare utile a fini classificatori? Se così fosse, armati di un sano realismo storico-costituzionale, dovremmo tornare ai contenuti e cercare di comprendere che cosa sia davvero irrinunciabile, oggi, per definire il rule of law. [continua]