31 AGOSTO 2023
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa. Il perimetro del discorso: la “Corte giudice a quo” e la legge n. 87/1953. 2. «L’art. 23 della legge n. 87 del 1953 non può valere a escludere» l’eventualità dell’autorimessione di una questione di costituzionalità. 3. La pregiudizialità della questione di costituzionalità e la “riespansione” (intermittente) dell’articolo 23 della legge n. 87/1953. 4. La Corte giudice a quo e la “deroga” all’articolo 27 della legge n. 87/1953. Cenni alle ipotesi di “ammissibilità” dell’autorimessione ... 4.1... (Segue) e ai casi recentemente verificatisi.
Abstract (in italiano)
Il saggio si concentra sulla legge n. 87/1953 e sull’istituto dell’autorimessione di una questione di costituzionalità. Sebbene la legge n.87/1953 non contempli espressamente tale eventualità, è noto come la Corte costituzionale da tempo si sia riconosciuta il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi a sé invocando ora l’articolo 1 della legge cost. 1/1948, ora l’articolo 23 della legge n. 87/1953. Quest’ultimo riferimento indica che la Corte solleva questione di costituzionalità su una norma diversa da quella impugnata soltanto quando essa appaia pregiudiziale alla risoluzione di un conflitto o al sindacato della questione principale di costituzionalità, preservando in tal modo anche la capacità della propria decisione di incidere (perlomeno in parte) sul caso concreto. Tuttavia, l’analisi della giurisprudenza costituzionale mostra talvolta un uso disinvolto da parte della Corte costituzionale del requisito della pregiudizialità, nonché una “scoloritura” della rilevanza della questione; ciò favorisce l’assimilazione dell’autorimessione, più che a una peculiare modalità di accesso al giudizio in via incidentale, a una possibile tecnica decisoria di cui appare difficile prevedere (e dunque sostenere) l’utilizzo.
Abstract (in inglese)
This essay concerns Law No. 87/1953 and the power of the Italian Constitutional Court to raise questions of constitutionality. As is well known, the Constitutional Court has long exercised this power by invoking both Article 1 of Constitutional Law No. 1/1948 and Article 23 of Law No. 87/1953, although Law No. 87/1953 does not expressly provide for it. The Constitutional Court therefore only uses this power when it is necessary to settle a conflict or to decide on the main issue of constitutionality, thus also protecting the ability to influence the concrete case (in part, at least). However, the analysis of constitutional case-law shows a casual use by the Constitutional Court of the preliminary question and sometimes an attenuation of the question’s relevance. Therefore, this power seems to be, rather than a peculiar modality of access to the constitutional judgment, a decision-making technique of which it seems difficult to predict (and support) the use by the Court.