31 DICEMBRE 2025
INTRODUZIONE
Guerre e conflitti, ibridi o tradizionali, sono tornati a interessare l’opinione pubblica, pur se sorti al di fuori dei nostri confini. Anche se nascono come “conflitti degli altri”, la trasformazione dell’ordine geopolitico mondiale intercetta già le nostre libertà costituzionali, in un contesto che comunque non sembra lasciare indifferente la nostra comunità anche quando riguarda “soltanto” altre popolazioni.
I nuovi conflitti ci portano così nuovamente, partendo dal significato delle parole del diritto costituzionale repubblicano, ad interrogarci sullo statuto metodologico della nostra disciplina, nonché sul possibile impatto che possono determinare sull’opinione pubblica eventuali posizionamenti da parte degli studiosi e delle studiose del diritto costituzionale e delle loro associazioni scientifiche.
LE DOMANDE
- I Domanda - - Il diritto costituzionale e le parole della Costituzione possono avere un ruolo nell’ordinare o governare i processi (economici, storici, sociali) che promanano e si svolgono oltre i confini nazionali? Detto in altro modo: in che misura le parole della Costituzione sono in grado di proiettare anche al di fuori dai confini della Repubblica i principi che determinano la struttura del nostro ordinamento costituzionale, potendo così incidere anche sui conflitti degli altri? Il diritto costituzionale repubblicano ha avuto, mantiene o ha perso capacità normativa, ordinante, delle trasformazioni geopolitiche, nazionali e internazionali?
- II Domanda - Vi sono principi costituzionali che incontrano oggi spinte contrarie e che possono quindi considerarsi almeno parzialmente superati o in via di ridefinizione da parte delle vicende sociali e storiche? Se si quali? Nell’attuale contesto, ad esempio, che spazio hanno oggi l’eguaglianza “senza distinzioni” di razza e opinioni politiche e condizioni personali o sociali; l’eguaglianza come principio trasformativo che rimuove gli ostacoli alla libertà ed alla effettiva partecipazione; la solidarietà fra persone come dovere costituzionale; il ripudio della guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e le limitazioni di sovranità per garantire la pace e la giustizia fra le Nazioni; il diritto d’asilo; il crimine di genocidio come deroga al divieto di estradizione per reati politici di cui agli artt. 10 c. 4 e 26 ult. comma Cost. (l. cost. n. 1 del 1967)? Ma ancora: qual è lo spazio e quali sono i limiti che oggi vanno individuati alla libertà di espressione; alla libertà di riunione; al diritto di sciopero; alla libertà di ricerca scientifica e all’autonomia universitaria?
- III Domanda - I conflitti degli altri possono determinare una riduzione dei diritti e delle libertà costituzionali dei singoli a causa del posizionamento sposato dalla maggioranza, pur nell’ambito della dialettica “amico/nemico”?
- IV Domanda - Quale può o deve essere il ruolo dei costituzionalisti rispetto al significato di formule costituzionali che evocano contenuti definiti dal diritto internazionale (ad esempio: guerra, genocidio, asilo, crimini contro l’umanità, pace)? Quali scelte di metodo si impongono ai costituzionalisti al fine di affermare detto ruolo?
- V Domanda - In che modo si può evitare che, nell’attuale contesto, l’esercizio di alcuni diritti fondamentali (riunione, manifestazione del pensiero e di critica, libertà di insegnamento e di ricerca scientifica) determini rigurgiti di antisemitismo? Ma, allo stesso tempo, in che misura la repressione del discorso d’odio può limitare la libertà di espressione e di ricerca ed è compatibile con una forma di Stato che rifugge da una dimensione etica?
- VI Domanda - Qual è il ruolo delle associazioni scientifiche di diritto costituzionale di fronte alle recenti questioni internazionali? Sono condivisibili o auspicabili prese di posizioni pubbliche attraverso appelli o altri documenti? In ogni caso, come si devono garantire il pluralismo e la libertà di manifestazione del pensiero di ogni associato?
- VII Domanda - Quale può (o deve) essere il ruolo degli Atenei di fronte ai nuovi conflitti? Quali garanzie possono essere evocata per l’autonomia degli Atenei rispetto a posizioni espresse in ambito politico e istituzionale?
- VIII Domanda - Di fronte alle posizioni adottate da alcuni Atenei, che hanno scelto di non stipulare accordi con enti di ricerca di alcuni Paesi, come si può garantire la libertà di ricerca del singolo studioso? Possono scelte a livello apicale impedire la collaborazione scientifica tra singoli ricercatori e studiosi?
I PARTECIPANTI
- Fabio Berca, Dottorando di ricerca in Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali – Università degli Studi del Piemonte Orientale
- Flaviana Cerquozzi, Dottoranda di ricerca in Diritto Privato Comparato – Sapienza Università di Roma
- Enzo Cheli, Professore emerito di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli studi di Firenze
- Marilisa D’Amico, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Milano
- Antonio Ruggeri, Professore emerito di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Messina
- Sandro Staiano, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli studi di Napoli Federico II





