13 OTTOBRE 2025
INTRODUZIONE
Con la sent. n. 242 del 2019 la Corte costituzionale ha individuato, nel ritagliare l’art. 580 c.p., rubricato “istigazione o aiuto al suicidio”, precise condizioni di non punibilità per il terzo che voglia esaudire il proposito suicidario di un altro soggetto.
Ai fini dell’assistenza di terzi le condizioni in cui deve versare il soggetto che intenda porre fine alla propria vita sono:
- la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;
- la presenza di una patologia irreversibile e di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dalla persona stessa intollerabili;
- la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale (condizione, questa, su cui la Corte costituzionale è tornata in occasione prima, della sent. n. 135 del 2024 e, poi, della sent. n. 66 del 2025, andandone a specificare il contenuto).
A fronte di tale intervento manipolativo la Corte ha sottolineato – a più riprese, anche in occasione dell’adozione delle sentt. nn. 135 del 2024 e 66 del 2025 – l’urgenza di un intervento legislativo di disciplina della materia del suicidio assistito.
LE DOMANDE
- I Domanda (p. 238 ss.) - Alla luce del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, sono costituzionalmente legittime, secondo lei, le proposte di regolamentazione della materia sul suicidio assistito che sono state progressivamente presentate nella forma della legge regionale? Quale margine di intervento è possibile individuare per l’attività legislativa delle Regioni all’interno del perimetro tracciato, da un lato, dalla materia di competenza legislativa esclusiva statale dell’ordinamento civile e penale di cui all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., dall’altro, dalla materia di competenza legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ex art. 117, comma, 2 lett. m.) Cost. e, da un altro lato ancora, dalla materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute ai sensi dell’art. 117, comma, 3 Cost.?
- II Domanda (p. 256 ss.) - In virtù del principio di cedevolezza invertita, per il quale l’intervento del legislatore regionale può colmare il mancato intervento di quello statale, può non dirsi violato il riparto di competenze evocato nella prima domanda?
- III Domanda (p. 265 ss.) - A fronte di una pluralità di pronunce della Corte costituzionale che hanno sottolineato la necessità di un intervento del legislatore per disciplinare la materia (da ultimo, cfr. sent. n. 66 del 2025), cosa pensa dell’impugnazione del Governo della legge della Regione Toscana, intervenuta nelle more dell’inerzia del legislatore nazionale?
- IV Domanda (p. 278 ss.) - Come valuta il ruolo assunto da alcune Regioni nel disciplinare l’accesso al suicidio assistito attraverso atti amministrativi?
- V Domanda (p. 286 ss.) - Considerando, da un lato, il principio di eguaglianza affermato all’art. 3 Cost., e, dall’altro, la necessità di pervenire, secondo la Corte costituzionale, ad una regolamentazione legislativa della materia del suicidio assistito, può dirsi costituzionalmente legittimo un assetto normativo in cui l’accesso al suicidio medicalmente assistito varia da Regione a Regione? Fascicolo n. 2/2025 237 ISSN 2039-8026
- VI Domanda (p. 294 ss.) - A suo avviso la Corte costituzionale, con le sue pronunce, ha affermato il diritto all’accesso al suicidio assistito accanto a quello della - circostanziata - non punibilità del terzo che assiste il soggetto richiedente nel proposito suicidario?
I PARTECIPANTI
- Stefano Agosta, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università di Messina
- Carlo Calvieri, già Professore di ruolo di Istituzioni di diritto pubblico e costituzionale – Università di Perugia
- Gian Luca Conti, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università di Pisa
- Antonello Lo Calzo, Ricercatore t.d. di Diritto costituzionale e pubblico – Università di Pisa
- Federico Gustavo Pizzetti, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Milano
- Giovanna Razzano, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico – Sapienza Università di Roma
- Davide Servetti, Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico – Università del Piemonte Orientale
- Chiara Tripodina, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico – Università del Piemonte Orientale





