25 OTTOBRE 2021
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Il peccato originale dell’art. 49 Cost.: l’accezione meramente esterna del metodo democratico. – 2. Dall’immunità giurisdizionale al controllo di legalità interna: i primi passi della giurisprudenza. – 3. Le espulsioni dai partiti nell’intreccio fra dimensione civilistica e pubblicistica. 4. – L’inadeguatezza della L. 13/2014 e le prospettive di sviluppo.
Abstract (in italiano)
Lo scritto analizza le pronunce della giurisprudenza civile sul tema delle espulsioni dai partiti politici. La ricerca prende avvio dall’art. 49 Cost., che enuncia un diritto di partecipazione politica senza preoccuparsi di specificare quale sia la funzione dei partiti nello Stato. Vengono, quindi, analizzate le prime sentenze degli anni ’60, in cui i giudici sostenevano l’immunità giurisdizionale dei partiti, fino ad arrivare ai tempi più recenti. L’autore sottolinea, in particolare, la lesione dei diritti di difesa degli iscritti nei procedimenti disciplinari e l’ineffettività delle pronunce di accoglimento che gli espulsi hanno spesso ottenuto. In conclusione viene esaminata la L. n. 13/2014, che appare come uno strumento normativo insufficiente per far rispettare il metodo democratico anche all’interno dei partiti.
Abstract (in inglese)
The paper analyzes the rulings of civil jurisprudence on the subject of expulsions from political parties. The research starts from art. 49 Const., which sets out a right of political participation without worrying about specifying the function of the parties in the State. Attention is therefore drawn to the evolution of case law: from the early judgments of the 1960s, in which judges supported the legal immunity of parties, to the most recent times. The author emphasizes, in particular, the violation of the rights of defence of the members in internal disciplinary proceedings and the ineffectiveness of the favorable pronouncements that the expelled ones have often obtained. In conclusion L. n. 13/2014 is examined: it appears to be an inadequate regulatory instrument for enforcing the democratic method within parties.