24 GIUGNO 2021
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Premessa. “Funzionamento” e “funzioni” della Corte costituzionale di fronte alla pandemia. – 1.1. La Corte dispone, per la prima volta, la sospensione cautelare nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. – 2. Antefatto. Le vicende della Legge regionale Valle d’Aosta n. 11 del 2020, nel quadro del difficile coordinamento Stato- Regioni nella gestione dell’emergenza. – 2.1. Segue. Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e la “sollecitazione” sulla sospensione cautelare. – 3. Il potere di sospensiva della Corte nel giudizio in via principale: gli elementi essenziali dell’istituto. – 3.1. Sulla prudenza della Corte costituzionale nell’uso del potere di sospensiva sin dalla sua introduzione. – 4. I contenuti dell’ordinanza n. 4 del 2021: gli aspetti processuali in linea con il dettato normativo e con i pochi precedenti in materia della Corte. – 4.1. Segue. Gli aspetti del merito cautelare: sulla configurazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. – 5. Postfatto. Verso la dichiarazione di incostituzionalità: sulle declinazioni politiche della leale collaborazione e sui “tempi” comunicativi della Corte. – 5.1. Segue. La conflittualità territoriale latente nella gestione dell’emergenza nella sentenza n. 37 del 2021. Il sistema normativo statale, fondato sul binomio Decreto-legge/Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come generale elemento di frizione tra Stato e Regioni al di là dei rapporti di competenza. – 6. Conclusioni. La prudenza della Corte limita il potere di sospensiva agli scenari di emergenza assoluta?
Abstract (in italiano)
L’attuale emergenza sanitaria ha inciso sulle funzioni degli organi costituzionali e, tra questi, della Corte costituzionale, portando a modificare orientamenti che sembravano consolidati nella sua giurisprudenza. Uno di questi è quello relativo alla concessione della sospensione cautelare della legge di cui la Corte in passato aveva sempre evitato di servirsi.
In un recente contenzioso apertosi tra Stato e Regione Valle d’Aosta sulla competenza a disciplinare secondo le proprie fonti primarie la gestione dell’emergenza la Corte ha adottato, per la prima volta, una misura di sospensione.
Ciò induce a pensare che il potere di sospensiva sia pensato dalla Corte costituzionale solo per circostanze di pericolo eccezionale e non per ogni ipotesi di pericolo generalmente intesa, così come sembra essere l’emergenza da Covid-19.
Abstract (in inglese)
The current health emergency has affected the functions of the constitutional bodies and, among them, the Constitutional Court, leading to changes in tendencies that seemed consolidated in its case-law. One of these is the issue of the precautionary suspension of the law, an institution that the Court had never actually used in the past.
In a recent conflict between the State and the Region Valle d’Aosta on the competence to regulate emergency according to its primary sources, the Court adopted, for the first time, a suspension measure.
This leads us to think that the power of precautionary suspension is used by the Constitutional Court only for exceptionally serious situations and not for any hypothesis of “risk”, such as the Covid-19 emergency.