19 FEBBRAIO 2021
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. La sentenza n. 217/2019: un intervento decisivo della Corte costituzionale. – 2. Disparità di trattamento sostanziale per alcuni professionisti che operano nel processo civile. – 3. Omissione normativa: possibili soluzioni.
Abstract (in italiano)
Con Sentenza numero 217/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato, siano prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione, anziché direttamente anticipati dallo Stato. Nonostante questo radicale cambiamento, ci sono ancora alcuni esperti che lavorano nel processo civile senza avere la certezza di percepire un compenso.
Abstract (in inglese)
With sentence number 217/2019, the Constitutional Court declared constitutionally illegitimate, for violation of the Const. Article n. 3, the article 131, subparagraph 3, D.P.R. (President of the Republic Decree), in the part in which provides that fees and compensation due to the party- appointed technical consultant and the auxiliary of the magistrate, in case of admission to free legal aid paid by the State, are requested on spec, on demand, if the repetition is not possible, instead of being directly paid by the State. Despite this radical change, there are still some experts who work in the civil process without certainty of payment.