31 GENNAIO 2012
Com'era ampiamente previsto, il cuore della questione oggi definita dalla pronunzia della Corte che ha dichiarato inammissibili le domande referendarie riguardanti il “porcellum” era dato dalla c.d. (impropriamente detta) “reviviscenza” della previgente disciplina elettorale, vigorosamente patrocinata dai promotori ed invece non riconosciuta come possibile dalla Consulta. Su di esso, dunque, si è specificamente appuntata l‟attenzione del giudice, che vi ha dedicato la gran parte del ragionamento svolto a sostegno della tesi nella quale la maggioranza dei componenti il collegio si è riconosciuta. [segue]