29 DICEMBRE 2011
SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Limitatezza delle risorse disponibili versus diritto alla salute e dignità della persona umana. – 3. Autonomia e diritti: simul stabunt vel simul cadent. – 4. Due buone ragioni per far salva la disciplina regionale impugnata: in ispecie, il possibile ampliamento dell’area di tutela coperta dalle norme statali e il bilanciamento tra norme sulla normazione e norme sostantive, con la conseguente preminenza data alle seconde sulle prime. Oscillazioni ed aporie di costruzione riscontrabili nella giurisprudenza costituzionale, a seconda che la lesione delle competenze, ancorché giustificata dal bisogno di prestare tutela ai diritti, si abbia ad opera delle leggi statali ovvero di quelle regionali. – 5. Quale la tecnica decisoria di cui la Corte avrebbe potuto fare utilizzo ove si fosse orientata ad anteporre la salvaguardia dei diritti al mantenimento del riparto delle competenze, in tesi alterato dalla disciplina regionale impugnata? – 6. Una succinta notazione finale, con l’augurio che le questioni di diritto costituzionale (e di diritti costituzionali) possano essere risolte preservando l’idea, che sta a base dell’ordine repubblicano, della centralità della persona umana.