23 MARZO 2020
SOMMARIO
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’oggetto del quesito e il suo contesto normativo. – 3. Gli argomenti dei Consigli regionali a sostegno dell’ammissibilità del referendum. – 4. La decisione della Corte costituzionale. – 5. Osservazioni conclusive.
Abstract (in italiano)
Il quesito referendario giudicato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 10/2020 si caratterizza per l’inclusione, entro il proprio oggetto, della delega contenuta nell’art. 3 della l. n. 51/2019, allo scopo di ottenere una norma di delega che consenta il ritaglio dei collegi a seguito del mutamento della formula elettorale da mista a puramente maggioritaria. Ciò al fine di assicurare il rispetto del criterio dell’auto-applicatività della normativa di risulta, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di referendum elettorali. Nella sentenza, tuttavia, la Corte costituzionale dichiara inammissibile il referendum in quanto eccessivamente manipolativo: a suo giudizio, l’intervento sulla delega è di entità tale da determinare l’attribuzione al Governo, per via referendaria, di una nuova delega, diversa dalla precedente e, per di più, atta ad aggiungersi ad essa.
Abstract (in inglese)
The referendum question judged by the Constitutional Court in decision n. 10/2020 is characterized by the inclusion of art. 3 of statute n. 51/2019, containing a delegation of legislative power, so as to allow a modification of the electoral colleges following the transformation of the voting system from mixed to majoritarian. The aim is to ensure that the proposal complies with the condition of direct applicability, introduced by the constitutional jurisprudence regarding electoral systems. Rejecting this argument, the Constitutional Court declares the question inadmissible, since it leads to an excessive manipulation of the previous delegation: in the Court’s view, it results in a new delegation of legislative power adding to the former.